Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Il sistema giudiziario prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato al rispetto di precise regole. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di queste norme, come ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza. Il caso in esame dimostra come la genericità e la mera ripetizione dei motivi di appello, senza un reale confronto con la sentenza impugnata, portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento Decisivo
La vicenda processuale trae origine dall’identificazione di un soggetto quale responsabile di un illecito. La prova decisiva, secondo i giudici di merito, era costituita dal rinvenimento, a bordo di un’autovettura, di documenti personali e delle chiavi dell’abitazione dell’imputato. Di fronte a tale elemento, la difesa aveva tentato di sostenere ipotesi alternative, come l’utilizzo del veicolo da parte di terzi o il furto o smarrimento dei documenti. Tuttavia, queste argomentazioni sono state ritenute prive di fondamento, in quanto non supportate da alcuna denuncia formale presentata dall’interessato.
La Decisione della Corte d’Appello e il Ricorso Inammissibile
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, fornendo una motivazione ritenuta logica e completa. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa decisione era stata motivata sulla base di due elementi principali: le specifiche modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato, già gravato da una recidiva specifica e reiterata. La stessa valutazione negativa sulla personalità del reo aveva giustificato anche il diniego delle attenuanti generiche, richieste dalla difesa con una formula definita “di stile”, ovvero generica e non circostanziata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, investita del caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno osservato che i motivi proposti dall’imputato erano meramente reiterativi ed oppositivi, ovvero si limitavano a riproporre le stesse questioni già respinte in appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e rigorosa, sia nell’affermare la certezza dell’identificazione dell’imputato, sia nell’escludere la tenuità del fatto e le attenuanti generiche. Il ricorso, pertanto, non presentava argomenti validi che potessero mettere in discussione la coerenza e la correttezza della decisione di secondo grado.
Le Conclusioni
La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del diritto processuale: l’impugnazione non è un mezzo per ritentare la sorte, ma uno strumento che richiede motivi specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione che si intende contestare. Un ricorso che manca di questi requisiti non solo non può essere accolto, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone, a sanzione dell’abuso dello strumento processuale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i motivi proposti erano meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Su quali elementi si basava l’identificazione certa dell’imputato?
L’identificazione è stata ritenuta certa sulla base del ritrovamento, a bordo di un’autovettura, di documenti e chiavi dell’abitazione appartenenti all’imputato, a fronte del fatto che non era mai stato denunciato il loro furto o smarrimento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza;
rilevato, infatti, che l’identificazione dell’imputato è stata ritenuta certa in ragi rinvenimento a bordo dell’autovettura di documenti e chiavi dell’abitazione del Pollic rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l’uso dell’autovettura da parte di ter che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4);
considerato che anche l’esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descrit nell’imputazione, e alla personalità negativa dell’imputato, gravato da recidiva specific reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di pag.5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente