Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, il rispetto di requisiti formali stringenti. Un esempio lampante ci viene da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi proposti. Questa decisione offre spunti fondamentali sull’importanza di non limitarsi a una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte, ma di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
I fatti alla base del ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di sottrazione di cose sottoposte a sequestro amministrativo e di truffa. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a quattro distinti motivi.
I motivi del ricorso e la loro genericità
L’appellante contestava diversi punti della sentenza di secondo grado:
1. Sussistenza dei reati: Si contestava l’esistenza stessa dei reati, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d’Appello.
2. Elemento della truffa: Si sosteneva che una semplice dichiarazione mendace non fosse sufficiente a integrare il reato di truffa.
3. Applicazione della recidiva: Si criticava l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata.
4. Mancata concessione della sospensione condizionale: Si lamentava il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti e quattro i motivi manifestamente infondati e, soprattutto, generici.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: i motivi di ricorso non possono essere una mera e pedissequa reiterazione di quanto già esposto e rigettato in appello. È necessario, invece, che l’appellante si confronti in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza che intende contestare.
Le motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, evidenziandone la carenza argomentativa.
Sul primo motivo, relativo alla sussistenza dei reati, i giudici hanno osservato che la sentenza d’appello aveva chiaramente motivato sull’esistenza di un sequestro del veicolo e sulla sufficienza del dolo generico, inteso come semplice consapevolezza del vincolo giuridico. Il ricorso non aveva minimamente scalfito tale ragionamento.
Per quanto riguarda il secondo motivo sulla truffa, la Cassazione ha ricordato che la Corte d’Appello aveva correttamente richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 42719/2010), secondo cui anche la sola menzogna può costituire una tipica forma di raggiro sufficiente a integrare il reato. Anche in questo caso, il ricorrente non aveva proposto una critica puntuale a tale affermazione.
Sul terzo e quarto motivo, concernenti la recidiva e la sospensione condizionale, la Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione logica e completa. Aveva spiegato che la commissione di un nuovo reato era indice di una crescente colpevolezza e pericolosità, e che il diniego della sospensione era giustificato dal fatto che l’imputato ne avesse già beneficiato due volte, senza che ciò avesse impedito la ricaduta nel crimine.
Conclusioni
La decisione in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è indispensabile articolare una critica specifica, logica e pertinente, che si misuri con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, ignorando la motivazione della sentenza che contesta, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali previsti dalla legge, come nel caso esaminato in cui i motivi erano generici, indeterminati e si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Una semplice bugia è sufficiente per configurare il reato di truffa?
Sì, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione richiamato nella decisione, anche la sola menzogna può integrare l’elemento costitutivo del reato di truffa, in quanto rappresenta una tipica forma di raggiro idonea a indurre altri in errore.
A quali condizioni può essere negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale può essere negata quando l’imputato ha già beneficiato di tale istituto in passato (nel caso specifico, per ben due volte) e, ciononostante, ha commesso un nuovo reato. Questa circostanza viene valutata dal giudice come un indice di pericolosità e di mancata efficacia rieducativa della misura precedentemente concessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOMECOGNOME;
ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed inoltre sono indeducibile perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e di truffa, non si è confrontato con la sentenza impugnata, che a pagina 7 dà conto puntualmente dell’esistenza di un sequestro del veicolo con data certamente anteriore alla commissione del reato e della sufficienza del dolo generico, consistente nella mera consapevolezza del vincolo giuridico;
che il secondo motivo, che contesta la sussistenza del reato di truffa, non si è confrontato con la sentenza impugnata, che a pagina 5 si sofferma sulla menzognera dichiarazione e sulla sufficienza di tale elemento per l’integrazione della fattispecie (Cass.42719/2010 Rv. 248662: “Integra l’elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro”);
che il terzo motivo, volto a contestare l’applicazione della recidiva reiterata, non ha tenuto conto dell’argomentazione contenuta alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, che illustra come la commissione del reato che interessa in questa sede è indice di un incremento della colpevolezza e della pericolosità dell’imputato;
che il quarto motivo, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non ha tenuto conto della motivazione contenuta alla pagina 8 della sentenza impugnata, che riporta esaustivamente come l’imputato abbia già beneficiato due volte dell’istituto e si sia verificata, ciò malgrado, la ricaduta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.