Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34617  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALAZONIA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici dei gravame di merito hanno correttamente dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto.
Seppure quest’ultima non fosse stata contestata nei motivi di appello, in quanto evidente dalla circostanza dell’arresto in flagranza, la Corte di appello ha sottolineato la dinamica del tentato furto: ricorrente sorpreso in fuga dal pianerottolo, insieme ad altri due soggetti, con le mani coperte da calzini ed in possesso di innumerevoli attrezzi da scasso (fol.2 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha poi riconosciuto al ricorrente la circostanza attenuante di cui all’art.62 n.6 cod. pen., riducendo la pena ad anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025