Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione. Significa che la Corte Suprema non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo per ragioni procedurali o per la manifesta infondatezza delle censure. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di un ricorso e perché la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale), confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I primi due motivi miravano a smontare l’affermazione di responsabilità, contestando sia la valutazione delle prove (violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale) sia l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato (violazione dell’art. 42 del codice penale). Il terzo motivo, invece, si concentrava sulla presunta eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano con precisione i confini del giudizio davanti alla Suprema Corte.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Con riferimento alle censure sulla responsabilità, i giudici hanno evidenziato come i motivi fossero generici
e meramente riproduttivi
di argomentazioni già presentate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come un’illogicità manifesta e macroscopica nel ragionamento del giudice d’appello.
In assenza di nuovi elementi di prova decisivi, capaci di condurre a un esito diverso, la Corte non può effettuare una nuova valutazione dei fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
L’Insindacabilità della Pena Minima
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
, che la esercita sulla base dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Il giudizio della Cassazione su questo punto è ammesso solo se la decisione è frutto di mero arbitrio
o di un ragionamento illogico
. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva non solo motivato la sua scelta, ma si era anche attestata sul minimo previsto dalla cornice edittale per il reato contestato. Pertanto, ogni richiesta di ulteriore riduzione era, per definizione, impossibile e quindi inammissibile.
Principio di Diritto e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e non meramente ripetitive. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio logico grave nella sentenza impugnata.
Inoltre, la decisione ribadisce la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di processo dove si possono ridiscutere i fatti. Le sue porte si aprono solo per questioni di stretta legalità. Per l’imputata, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la condanna definitiva ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e non indicavano vizi logici macroscopici o errori di diritto nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
È possibile chiedere alla Cassazione una riduzione della pena?
Sì, ma solo se la decisione del giudice di merito sulla pena è arbitraria, illogica o non motivata. Se la pena, come in questo caso, è stata fissata al minimo previsto dalla legge e la decisione è supportata da una motivazione sufficiente, la Cassazione non può intervenire.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 970 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/04/1988
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 6 marzo 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen. (fatto commesso in San Benedetto del Tronto il 24 luglio 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l’egida formale della violazione artt. 192 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabi dell’imputata sotto il profilo dell’operata valutazione delle prove anche con riferimento all’integra dell’elemento soggettivo del reato ascrittole, sono generici, in quanto affidati a doglianze, meramen riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e dedotte senza puntuale allegazione di elementi di prova decisivi, atti a condurre con assoluta evidenza ad un diverso esit decisorio, come sarebbe stato necessario, invece, al cospetto di un apparato motivazionale della sentenza impugnata che non si espone ad alcun rilievo di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 4 del sentenza impugnata); (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv, 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell’operata graduazione della pena, è generico, n consentito in questa sede e manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserci in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile l doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficie motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto il trattamento sanzionatorio irrogato adeguato e congruo, essendo attestato sul minimo previsto dalla cornice edittale dell’art. 624-bis cod. pen. e perciò insuscettib ulteriori riduzioni);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore