Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, chiudendo la porta a un’ulteriore disamina del merito della questione. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza, i motivi di ricorso devono essere specifici e puntuali, non mere ripetizioni generiche. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte è giunta a questa conclusione e quali sono le conseguenze per il ricorrente.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro la Valutazione della Pericolosità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il punto centrale della contestazione riguardava il profilo della maggiore pericolosità del soggetto, desunta dai suoi numerosi precedenti penali. La difesa sosteneva che tale valutazione non fosse corretta, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, sia i motivi originari del ricorso sia una memoria successiva presentata dalla difesa sono stati oggetto di un’attenta valutazione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con una decisione lapidaria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della colpevolezza o della correttezza della pena, ma si ferma a un livello procedurale precedente, sancendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La Genericità come Vizio Fatale
Il vizio riscontrato dalla Corte è quello della “genericità”. I giudici hanno osservato che le censure mosse dalla difesa erano le medesime, “reiterative” di quelle già esposte e, soprattutto, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva motivato in modo congruo e logico, basando il suo giudizio sulla gravità, l’epoca e il numero dei precedenti penali a carico dell’imputato. Un ricorso che non smonta punto per punto tale ragionamento, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e diretta. Si sottolinea che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio obbligo di motivazione, spiegando perché i numerosi precedenti penali dell’imputato fossero indicativi di una maggiore pericolosità sociale. Le argomentazioni del giudice di merito erano state esplicitate con riferimento a elementi concreti: la gravità dei reati passati, il periodo in cui erano stati commessi e la loro quantità. A fronte di una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto formulare critiche specifiche, dimostrando l’illogicità o la contraddittorietà del ragionamento, cosa che non è avvenuta. Le censure, essendo generiche, appaiono quindi inammissibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario individuare e argomentare vizi specifici. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione del giudizio, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base alla decisione e all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3000 euro.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per “genericità”. Le censure erano ripetitive e non contestavano in modo specifico e puntuale le ragioni esplicitate nella sentenza della Corte d’Appello, che erano state ritenute ben motivate.
Su quali elementi si è basata la Corte d’Appello per affermare la maggiore pericolosità del ricorrente?
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione sulla base dei numerosi precedenti penali a carico della persona, valutandone la gravità, l’epoca in cui sono stati commessi e il loro numero complessivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46208 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il 04/08/1993
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che la Corte di appello di Roma ha congruamente motivato con riguardo al pro attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fr ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla epoca e numero di precedenti penali a suo carico;
ritenuto che la memoria con i motivi nuovi prodotta dalla difesa contiene le med censure, reiterative di quelle dedotte nei motivi di ricorso, parimenti inammis genericità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delizi ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cass ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 300
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;lo ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Consigliéte estensore
Il Presidente