Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 26/02/1971
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 22/05/1988
COGNOME NOME (CUI: 05VITIE) nato il 11/04/1999
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME lameled l NOME e COGNOME NOME, con i quali si contesta l’eccessività della pena, non det minimo edittale per il reato di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90, E la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per la COGNOME, sono inammissi genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già e motivatamente disattese in sentenza;
considerato che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che mir nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutt arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv 27 motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, 55 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142) come nel caso di specie;
rilevato, infatti, che la Corte di appello ha ampiamente giustificato lo scos . . ir -nento dal minimo edittale per il Boufares e la Feraru, gravati da condanne definitive ed ancor a misura cautelare, peraltro, aggravata per il primo, nonché per la natura delle detenute e la non episodicità della condotta (pag.11); che anche per la E er motivazione è più che congrua, dando rilievo alla condotta tenuta nel corso della p2rq (pag.12);
ritenuto che la sospensione condizionale della pena non era stata richi la COGNOME e che, pertanto, secondo l’orientamento di questa Corte non possono essere con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia co omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di E uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M. GLYPH
(
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti fal pagamento le processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deile ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consiglir estensore
Il GLYPH sidente