Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Generico
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo e privo di una critica argomentata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il caso in esame: un appello per ricettazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato sulla base di specifiche circostanze di tempo e luogo, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’atto di ricorso si basava su un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla valutazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza di tale motivo non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I motivi del ricorso inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi tra loro.
La mancanza di specificità dei motivi
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è la totale assenza di specificità. Il ricorso, infatti, non svolgeva la sua funzione tipica, ovvero quella di sottoporre alla Corte una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. I motivi presentati sono stati definiti ‘soltanto apparenti’, una mera formalità priva di un reale contenuto critico capace di mettere in discussione il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
La pedissequa reiterazione degli argomenti
Strettamente legato al primo punto, la Corte ha sottolineato come l’atto di impugnazione si risolvesse in una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le motivazioni con cui la Corte territoriale le aveva già disattese. Questo comportamento processuale rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riedizione del precedente atto di appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e mirata alle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. Omettere di assolvere a questa funzione significa presentare un atto che, sebbene formalmente esistente, è sostanzialmente vuoto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sussistenza della responsabilità dell’imputato basandosi su ‘particolari circostanze di tempo e luogo’. Il ricorso avrebbe dovuto attaccare specificamente quella motivazione, dimostrandone l’illogicità o la contrarietà alla legge, cosa che non è avvenuta.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la necessità di un confronto critico e specifico con la sentenza impugnata. Un ricorso generico o meramente ripetitivo è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve da monito: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che esige argomentazioni pertinenti e puntuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene i motivi siano stati formalmente presentati, essi non assolvono alla loro funzione di critica ragionata della sentenza. Sono considerati una mera facciata, priva della sostanza necessaria per stimolare un vero controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità per il reato di cui art. 648 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente in base alle particolari circostanze di tempo e luogo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21/10/2025