Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale della difesa, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 25731/2024, offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi di ricorso conducano a una tale declaratoria, con annessa condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Dal Tentativo di Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di tentativo di furto con strappo. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Torino, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso era un unico motivo: la contestazione della dosimetria della pena. In particolare, la difesa lamentava un presunto vizio di motivazione da parte della Corte territoriale, che aveva erroneamente giudicato generico il motivo d’appello relativo alla quantificazione della sanzione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della congruità della pena, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. Secondo i giudici di legittimità, la censura mossa dal ricorrente era ‘generica e aspecifica’, non riuscendo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conseguenze del Ricorso Inammissibile
A seguito della declaratoria di inammissibilità, e riconoscendo una colpa del ricorrente nella proposizione del gravame, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea come la presentazione di ricorsi palesemente infondati o mal formulati non sia priva di conseguenze.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è stato Dichiarato Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione chiarisce che un’impugnazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico e argomentato con la decisione che si contesta. Non è sufficiente limitarsi a riproporre le stesse lamentele già respinte, ma è necessario dimostrare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o carente.
Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione che la Cassazione definisce ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’. Avevano infatti spiegato che la pena inflitta non poteva essere ulteriormente diminuita per una ragione molto semplice: il Tribunale di primo grado era già partito dalla pena base determinata nel minimo edittale e, su questa, aveva applicato la massima riduzione prevista per la figura del tentativo. In sostanza, era stato concesso il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile.
Il ricorso, ignorando completamente questa chiara spiegazione, non ha argomentato le ragioni per cui tale motivazione sarebbe stata errata, cadendo così nel ‘vizio di aspecificità’. La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), secondo cui è inammissibile l’impugnazione che non indica la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del proprio atto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per ogni avvocato difensore: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. Essa rappresenta la sostanza stessa del diritto di difesa in sede di gravame. Presentare un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, equivale a un’occasione mancata che si traduce non solo in un esito negativo ma anche in un aggravio di spese per l’assistito. Questa decisione serve da monito: ogni atto di impugnazione deve essere il risultato di un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende contestare, pena la sua immediata e inevitabile inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici. L’appellante non ha adeguatamente messo in relazione le proprie critiche con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato in modo corretto e giuridicamente valido perché la pena non poteva essere ulteriormente ridotta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un appello viene dichiarato inammissibile per colpa?
In base alla decisione, quando l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che la pena non era ‘suscettibile di ulteriori diminuzioni’?
Significa che il giudice di primo grado aveva già applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile. Era partito dalla pena base minima prevista dalla legge per quel reato e aveva applicato la massima riduzione consentita per la forma tentata del delitto. Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto che non ci fossero margini per un’ulteriore riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha r colpevole del reato di tentativo di furto con strappo.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valut motivo di appello riguardante la dosimetria della pena, erroneamene giudicato gene Corte territoriale.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. I giudici d’appello ha rilevato che la pena non era suscettibile di ulteriori diminuizioni, poiché il Tribu dalla pena base determinata nel minimo ed aveva applicato la massima riduzione per il Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugna poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le afferma provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, G
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesime al pagamento dell processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigli re estensore