Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione dettagliati, specialmente quando si contesta la misura della pena. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo una recente ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di evasione previsto dall’articolo 385 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava quella che il ricorrente definiva ‘l’eccessività del trattamento sanzionatorio’, ovvero riteneva la pena inflitta troppo severa.
È importante notare che la Corte d’Appello, nel giudizio precedente, aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado, infatti, avevano esercitato il loro potere discrezionale per mitigare la sanzione, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata all’imputato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della presunta eccessività della pena, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente era ‘generico e, in ogni caso, manifestamente infondato’.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica dei casi di inammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su principi consolidati della procedura penale. I giudici hanno evidenziato due punti cruciali:
1. Corretto Esercizio del Potere Discrezionale: La Corte d’Appello aveva già valutato la posizione dell’imputato e, nel suo corretto potere discrezionale, aveva deciso di mitigare la pena riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche. Questa valutazione, secondo la Cassazione, non presentava alcun vizio logico o giuridico che potesse essere censurato in sede di legittimità.
2. Genericità e Mancanza di Specificità: Il motivo del ricorso è stato giudicato del tutto privo di specificità. Il ricorrente si era limitato a lamentare l’eccessività della pena senza articolare una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello. In sede di Cassazione, non è sufficiente una generica doglianza, ma è necessario indicare con precisione quali sarebbero stati gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice di merito nel determinare la sanzione.
In sostanza, la Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove ridiscutere l’entità della pena, se questa è stata decisa con una motivazione congrua e senza violazioni di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: l’impugnazione di una sentenza penale, soprattutto in Cassazione, deve essere fondata su motivi specifici, chiari e pertinenti. Lamentare genericamente l’eccessività della pena, senza individuare vizi concreti nella decisione del giudice di merito, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Ciò non solo rende vana la speranza di una riforma della sentenza, ma comporta anche l’addebito di ulteriori spese e sanzioni, aggravando la posizione economica del condannato. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla ricerca di vizi di legittimità e non su una mera riproposizione di valutazioni di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto generico, privo di specificità e manifestamente infondato.
Cosa aveva contestato il ricorrente?
Il ricorrente aveva contestato l’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di evasione (art. 385 del codice penale).
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui art. 385 cod. pen. – con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio – è inammissibile in quanto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di mitigare il trattamento sanzioNOMErio inflitto dal giudice di primo grado tramite il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, non emergendo in tale motivazione alcun vizio censurabile in sede di legittimità ed essendo il relativo motivo di ricorso del tutto privo di specificità
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024.