Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola fine viene scritta dalla Corte di Cassazione, il cui giudizio, però, non è un terzo processo, ma un controllo di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione non adeguatamente formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze onerose per chi lo propone. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per tentato furto pluriaggravato, ritenuto dalla Corte generico e manifestamente infondato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato. Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: il Vizio di Motivazione
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato le ragioni per cui lo ritenevano colpevole, basandosi su un compendio probatorio che, a suo dire, non era sufficiente a fondare una sicura condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato una duplice criticità nel motivo di ricorso presentato. In primo luogo, è stato giudicato ‘estremamente generico’, ovvero formulato in termini così ampi e non specifici da non consentire un reale scrutinio di legittimità. In secondo luogo, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’, poiché il presunto difetto di motivazione non emergeva affatto dal provvedimento impugnato.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato come i giudici della Corte d’Appello avessero, in realtà, compiuto un ‘puntuale scrutinio del compendio probatorio’ sia per il ricorrente che per il suo coimputato. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, era giunta a una ‘sicura affermazione di responsabilità’ attraverso un percorso logico-giuridico corretto e privo di vizi evidenti. Il ricorso, al contrario, si limitava a una critica generica senza individuare specifiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento dei giudici di merito, tentando di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. La conseguenza di tale inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, né una richiesta di rivalutazione delle prove. Deve, invece, individuare con precisione e specificità i vizi di legittimità (come un errore di diritto o un vizio di motivazione palese e decisivo) che inficiano la sentenza impugnata. Un ricorso generico e astratto non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era stato giudicato estremamente generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la critica alla motivazione della sentenza d’appello fosse vaga e non evidenziasse alcun difetto reale, dato che i giudici di merito avevano già esaminato in modo puntuale le prove.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il delitto di tentato furto pluriaggravato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11816 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO i( 31/07/1992
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
3L/-
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l’imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità – oltre ad essere inammissibile in quanto estremamente generico, sia manifestamente infondato in quanto deduce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale compiuto un puntuale scrutinio del compendio probatorio riferibile a COGNOME e al suo coimputato, pervenendo a una sicura affermazione di responsabilità dell’impugnante (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 5 del provvedimento impugnato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.