Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare censure precise e circostanziate. In caso contrario, si rischia di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile per genericità, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato a carico di un’imputata, sanzionandone l’appello per la sua manifesta infondatezza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato dall’uso della violenza sulle cose (effrazione), pronunciata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputata
La difesa si concentrava su due punti principali:
1. Mancata applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità: Secondo la ricorrente, il valore dei beni sottratti era irrisorio, motivo per cui avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione di pena.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Si contestava il diniego di questo beneficio, che avrebbe evitato l’esecuzione della pena detentiva.
L’approccio difensivo, tuttavia, si è rivelato debole e non sufficientemente argomentato per superare il vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti che un’impugnazione deve possedere per essere esaminata nel merito.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. In primo luogo, riguardo all’attenuante del danno, la Corte ha sottolineato come la ricorrente si fosse limitata a una contestazione assertiva e generica, affermando che il bene sottratto avesse un valore irrisorio. In questo modo, però, non si è confrontata con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente considerato non solo il valore della refurtiva, ma anche il danno complessivo cagionato con l’effrazione, escludendo così la speciale tenuità.
Un ricorso inammissibile per genericità si configura proprio quando l’appellante non muove critiche puntuali e specifiche alla logica della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
In secondo luogo, per quanto concerne la sospensione condizionale della pena, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e corretta, basando il diniego sulla presenza di ben tre precedenti penali a carico dell’imputata, alcuni dei quali specifici. Questo elemento, da solo, è stato considerato un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per la ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista nei casi in cui l’inammissibilità del ricorso sia così evidente da far presumere una colpa da parte di chi lo ha proposto.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile, specifico e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza un’analisi critica della motivazione della sentenza impugnata.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non formula censure puntuali e specifiche contro il ragionamento della sentenza impugnata, ma si limita a fare affermazioni assertive senza confrontarsi con la logica giuridica esposta dal giudice precedente.
Quali fattori possono impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, soprattutto se specifici (cioè per reati della stessa indole), è un fattore ostativo che può legittimamente portare un giudice a negare il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di evidente infondatezza, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/10/1997
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagl che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si adducono la violazione di legg vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che, in relazione all’attenuante del d speciale tenuità, ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi logici, valorizzando pure il d cagionato con l’effrazione) ma adduce in maniera assertiva che nella specie il bene sottratto avre valore irrisorio, così non confrontandosi con l’iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); inoltre, la Corte distrettuale ha dato corretta conto degli elementi su cui ha fondato il diniego della sospensione condizionale, richiamando precedenti penali (anche specifici) ostativi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui con ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (c cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.