Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione del Giudice di Merito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27233 del 2024, ha fornito un’importante precisazione sui criteri di valutazione dei ricorsi, in particolare quando questi vengono ritenuti manifestamente infondati. Il caso analizzato offre uno spunto di riflessione cruciale sul concetto di ricorso inammissibile e sulle conseguenze che ne derivano per il proponente. La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava la presunta erroneità della decisione dei giudici di merito nel non concedergli le attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego non era stato adeguatamente motivato, rendendo la sentenza viziata e meritevole di annullamento su quel punto.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in camera di consiglio e ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se le attenuanti generiche fossero o meno dovute. Piuttosto, la Corte si concentra sulla struttura e sulla fondatezza del motivo di ricorso presentato.
La Suprema Corte ha stabilito che la doglianza era ‘manifestamente infondata’. Questo significa che il motivo di ricorso appariva, già a una prima analisi, talmente privo di pregio da non giustificare un esame approfondito. La Corte ha osservato come i giudici d’appello avessero, in realtà, fornito una giustificazione, sebbene sintetica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che la motivazione della Corte d’Appello, pur essendo ‘sintetica’, era ‘puntuale’ e adeguata. I giudici di secondo grado avevano fatto riferimento a un ‘precedente, recente e anche specifico’ elemento relativo all’imputato per sostenere la loro decisione di negare le attenuanti. Questo riferimento, secondo la Cassazione, era sufficiente a rendere la decisione ‘adeguatamente giustificata’ e, di conseguenza, ‘non censurabile’ in sede di legittimità.
In sostanza, non è necessaria una motivazione prolissa e dettagliata quando gli elementi a sostegno della decisione sono chiari e specifici. La valutazione del merito, inclusa la concessione delle attenuanti, è una prerogativa del giudice di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, condizioni che in questo caso non sono state riscontrate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione richiede motivi seri e fondati. Un’impugnazione basata su doglianze manifestamente infondate non solo viene respinta, ma espone il proponente a sanzioni pecuniarie, con lo scopo di scoraggiare ricorsi dilatori o pretestuosi che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica doglianza presentata, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione manifestamente infondata.
È sufficiente una motivazione sintetica da parte del giudice d’appello per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, una motivazione sintetica ma puntuale, che fa riferimento a elementi specifici e pertinenti relativi all’imputato, è considerata adeguata a giustificare la decisione e non è censurabile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATAN[A
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica doglianza prospettata, afferente mancato riconoscimento delle generiche, è manifestamente infondata avendo la Corte del merito – attraverso il sintetico ma puntuale riferimento al precedente, recente e anche specif dell’imputato valorizzato a sostegno della conclusione assunta- adeguatamente giustificato l decisione resa sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in que sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.