Ricorso Inammissibile: Quando le Attenuanti Generiche Sono Già State Concesse
Nel complesso panorama della giustizia penale, l’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un filtro cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario. Un’impugnazione viene definita tale quando non può essere esaminata nel merito perché carente dei presupposti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un esempio emblematico di questa situazione, chiarendo che non è possibile lamentare la mancata concessione di attenuanti generiche se queste sono già state riconosciute in un giudizio di equivalenza. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Appello con un Unico Motivo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava la presunta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, un elemento che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena inflitta.
Le attenuanti generiche sono circostanze non tipizzate che il giudice può discrezionalmente riconoscere per adeguare la pena alla specificità del caso concreto, tenendo conto di aspetti come la personalità dell’imputato o le modalità del fatto. La difesa, pertanto, puntava a ottenere una valutazione più favorevole da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o della pena, ma si è fermata a un livello precedente: l’analisi dei presupposti stessi dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il motivo addotto era “manifestamente inconferente”, ovvero palesemente irrilevante e non pertinente ai fini di una possibile riforma della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La motivazione della Suprema Corte è tanto semplice quanto rigorosa. I giudici hanno evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le attenuanti generiche erano già state concesse nel precedente grado di giudizio. Tuttavia, esse erano state bilanciate in un “giudizio di equivalenza” rispetto alle circostanze aggravanti contestate.
In pratica, il giudice di merito aveva riconosciuto l’esistenza sia di elementi a favore (le attenuanti) sia di elementi a sfavore (le aggravanti) dell’imputato, ritenendoli di pari peso. L’effetto di questo bilanciamento è che la pena base non viene né aumentata né diminuita. Di conseguenza, la censura del ricorrente era basata su un presupposto errato: non si trattava di una mancata concessione, ma di un bilanciamento che non aveva prodotto l’effetto sperato di uno sconto di pena. Poiché il ricorso si fondava su un’unica censura palesemente infondata, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni dal Caso
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve basarsi su motivi solidi e giuridicamente pertinenti. Non è sufficiente lamentare un esito sfavorevole se la decisione del giudice inferiore è logicamente e giuridicamente corretta. La vicenda insegna che prima di impugnare una sentenza è essenziale un’analisi approfondita della stessa, per evitare di incorrere in un ricorso inammissibile che comporta unicamente un aggravio di spese e nessuna possibilità di successo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica censura sollevata, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, era manifestamente infondata, dato che le stesse erano già state concesse nel precedente giudizio.
Cosa significa che le attenuanti generiche sono state concesse in ‘giudizio di equivalenza’?
Significa che il giudice ha riconosciuto l’esistenza sia delle attenuanti generiche sia delle aggravanti, ma le ha considerate di pari peso, con il risultato che la pena finale non ha subito né aumenti né diminuzioni.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 30/08/1981
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, relateliva a mancata concessione delle generiche, è manifestamente inconferente, atteso che le stesse risultano già concesse in giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti riconosciute;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.