Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione su Furto Tentato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27084/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da due imputate condannate per furto tentato. Questa decisione evidenzia come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino inevitabilmente al rigetto dell’impugnazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto tentato emessa dal Tribunale di Treviso a carico di due donne. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Le imputate, non rassegnate alla decisione, hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado: la quantificazione della pena e la mancata concessione di una circostanza attenuante.
I Motivi del Ricorso: Perché è un ricorso inammissibile?
Le ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su un unico motivo, lamentando una presunta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione” da parte della Corte di Appello. Nello specifico, le doglianze si concentravano su:
1. Quantificazione della pena: Le imputate ritenevano che la pena non fosse stata calcolata correttamente e che la riduzione per il tentativo fosse inadeguata.
2. Mancata concessione dell’attenuante: Sostenevano di aver diritto all’applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
Questi argomenti, tuttavia, sono stati giudicati dalla Cassazione come insufficienti a superare il vaglio di ammissibilità, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Genericità e Infondatezza del Motivo sulla Pena
La Suprema Corte ha definito il motivo relativo alla quantificazione della pena come “manifestamente infondato e generico”. I giudici hanno osservato che la Corte di Appello aveva, in realtà, agito correttamente. Aveva integrato la sentenza di primo grado, precisando il calcolo della pena e spiegando in modo logico e coerente le ragioni che giustificavano l’entità della riduzione concessa per il tentativo. Inoltre, le ricorrenti non avevano specificato nel loro ricorso i motivi concreti per cui avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio più favorevole, limitandosi a una critica generica.
La Questione della Circostanza Attenuante
Anche la doglianza sulla mancata concessione dell’attenuante è stata respinta. La Cassazione l’ha definita “aspecifica”, in quanto non teneva conto della motivazione già fornita dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva escluso l’applicazione dell’attenuante in ragione del valore della merce sottratta. Secondo la Suprema Corte, tale valutazione non era “manifestamente illogica” e, pertanto, non poteva essere sindacata in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi devono essere specifici e devono evidenziare vizi logici o giuridici palesi nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, le ricorrenti si sono limitate a riproporre le loro lamentele senza attaccare in modo pertinente e puntuale il ragionamento dei giudici di appello. La Corte ha ribadito che, quando una motivazione è priva di vizi logici, la decisione del giudice di merito è insindacabile. Pertanto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È necessario articolare motivi di ricorso specifici, che individuino con precisione le contraddizioni, le illogicità manifeste o le violazioni di legge presenti nella decisione impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso delle imputate è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e aspecifici. Le ricorrenti non hanno adeguatamente contestato la logicità della motivazione della Corte d’Appello né hanno chiarito perché avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio migliore.
La Corte di Cassazione può ricalcolare la pena decisa nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del merito e non può ricalcolare la pena. Il suo compito è verificare che la motivazione con cui i giudici precedenti hanno quantificato la pena sia logica e non presenti vizi di legge. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta immune da vizi.
Per quale motivo non è stata concessa l’attenuante del danno di particolare tenuità?
La Corte di Appello ha escluso l’applicazione di questa attenuante in base al valore della merce che si è tentato di sottrarre. La Corte di Cassazione ha confermato che questa valutazione non era manifestamente illogica e, quindi, rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 11218/24
Rilevato che le imputate COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di furto tentato;
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi – nella parte in cui le ricorrenti lamen mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla quantificazione della pena – è manifestamente infondato e generico giacché 1) la Corte di appello, ad integrazione della sentenza di primo grado, ha precisato il calcolo della pena, 2) ha dato conto del quantum di diminuzione per il tentativo, spiegando, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni della quantificazione della riduzione; 3) le ricorrenti non hanno chiarito le ragion le quali avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio migliore.
Considerato, quanto alla doglianza che concerne la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen., che essa è aspecifica in quanto non tiene con della motivazione della Corte distrettuale, che non è manifestamente illogica laddove ha escluso l’attenuazione della pena in ragione del valore della merce sottratta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.