Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa derivare non da un’errata valutazione nel merito, ma dalla formulazione generica e non specifica dei motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha rigettato le doglianze di due imputati condannati per furto pluriaggravato, sottolineando l’importanza di criticare puntualmente il ragionamento del giudice di merito. Analizziamo la vicenda e le ragioni di questa decisione.
I Fatti di Causa
Due soggetti venivano condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per reati contro il patrimonio. In particolare, uno era ritenuto responsabile di furto consumato pluriaggravato, mentre l’altra di plurimi episodi di furto e tentato furto, anch’essi pluriaggravati.
Avverso tale sentenza, la difesa proponeva un ricorso per cassazione basato su un unico motivo per entrambi gli imputati. Si lamentava la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, nonché una violazione delle norme sulla valutazione della prova e sull’affermazione di colpevolezza (artt. 192, co. 2, e 533 c.p.p.).
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, li ha dichiarati entrambi inammissibili. Il fulcro della decisione non risiede in una nuova valutazione dei fatti, ma in un’analisi della struttura e del contenuto del ricorso stesso.
Gli Ermellini hanno evidenziato come la sentenza impugnata fosse solida e ben argomentata. Il suo “apparato argomentativo” era stato giudicato “conferente”, “esente da vizi logici” e fondato su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. In sostanza, la Corte d’Appello aveva costruito un ragionamento logico e coerente per affermare la responsabilità penale degli imputati, allineandosi peraltro con la decisione del Tribunale di primo grado.
Le motivazioni della decisione
La ragione principale che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità è stata la natura delle critiche mosse dalla difesa. La Corte ha definito le deduzioni difensive “del tutto generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento”.
In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare un vizio di motivazione in astratto, senza però confrontarsi specificamente con il ragionamento esposto nella sentenza d’appello. Non è sufficiente lamentare un’illogicità; è necessario indicare precisamente dove e perché la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o carente. Mancando questo confronto puntuale, il ricorso perde la sua funzione critica e si trasforma in una sterile enunciazione di principio, non idonea a innescare il sindacato di legittimità della Cassazione. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
La decisione ha comportato per i ricorrenti non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica. Non può limitarsi a una critica generica, ma deve attaccare punto per punto le argomentazioni della sentenza che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione economica del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni difensive sono state ritenute del tutto generiche e non supportate da specifiche ragioni di fatto e di diritto che contestassero puntualmente il ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla sentenza d’appello?
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse assistita da un apparato argomentativo coerente, privo di vizi logici e basato su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza, confermando la solidità della decisione di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31648 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PISTOIA il 03/12/1975 NOME nato a PIETRASANTA il 05/12/1995
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, e NOMECOGNOME ritenuta responsabile di plurimi episodi di furto e tentato furto pluriaggravati.
Rilevato che la difesa ha proposto un motivo unico di ricorso per entrambi gli imputati, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; cattivo governo degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le deduzioni difensive si appalesano del tutto generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle critiche portate al ragionamento illustrato in sentenza.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il
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