Ricorso Inammissibile per Furto: Quando un Motivo è “Manifestamente Infondato”
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1372/2024, ha fornito un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione basata su presupposti errati, dichiarando un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un imputato condannato per furto aggravato che ha tentato di far valere in Cassazione la presunta mancanza di una condizione di procedibilità, ovvero la querela da parte delle persone offese. L’esito, tuttavia, è stato netto e ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una serie di furti aggravati commessi ai danni di alcuni autotrasportatori, dai cui veicoli era stata sottratta parte del carico. L’imputato, già condannato in primo grado dal Tribunale di Milano e in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un unico, specifico motivo di censura: la mancanza della condizione di procedibilità.
Il Motivo del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente sosteneva che il processo a suo carico non avrebbe dovuto neppure iniziare, o quantomeno proseguire, a causa dell’assenza delle querele da parte delle vittime del furto. La querela, in molti reati, è un atto indispensabile con cui la persona offesa manifesta la propria volontà di perseguire penalmente l’autore del fatto. Senza di essa, l’azione penale non può essere esercitata.
Questa argomentazione, se fondata, avrebbe potuto portare all’annullamento della sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente smontato tale tesi, definendola “manifestamente infondata”.
L’Analisi della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno semplicemente preso atto di un dato documentale inconfutabile: le querele, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, erano presenti agli atti del fascicolo processuale. Erano state regolarmente sporte dagli autisti dei Tir derubati.
Questa constatazione ha reso il motivo di ricorso privo di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico. La Corte non ha dovuto entrare in complesse disamine giuridiche, ma si è limitata a verificare la realtà processuale, che smentiva in modo netto e diretto l’unica doglianza sollevata dalla difesa.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nel nostro ordinamento: la presentazione di un ricorso palesemente infondato non è priva di conseguenze. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa sanzione pecuniaria, come ricordato dalla Corte stessa citando una pronuncia della Corte Costituzionale, non ha natura punitiva ma serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un principio di evidenza. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sua unica argomentazione, ovvero la mancanza delle querele, si scontrava con la prova documentale presente agli atti. Non vi era spazio per alcuna interpretazione: le querele erano state presentate e, di conseguenza, la condizione di procedibilità era stata soddisfatta. La manifesta infondatezza del motivo ha quindi determinato l’esito del giudizio, rendendo superfluo un esame più approfondito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza insegna che un ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi seri e concretamente riscontrabili negli atti processuali. Sollevare questioni procedurali che possono essere facilmente smentite da una semplice verifica documentale non solo è una strategia difensiva inefficace, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi accurata e rigorosa degli atti prima di adire la Suprema Corte, per evitare che l’impugnazione si trasformi in un ricorso inammissibile con costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo ‘manifestamente infondato’. L’imputato sosteneva la mancanza della querela da parte delle vittime, ma la Corte ha verificato che le querele erano regolarmente presenti agli atti del processo.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa ‘mancanza di condizione di procedibilità’ in questo caso?
In questo contesto, si riferisce all’argomento del ricorrente secondo cui l’azione penale non poteva essere esercitata perché mancava la querela, ovvero la richiesta di punizione da parte delle persone offese dal reato. La Corte ha stabilito che questa affermazione era falsa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano in relazione a reati di furto aggravato commessi in Pioltello il 23 novembre 2022 con recidiva reiterata e specifica;
considerato che il motivo di censura (mancanza di condizione di procedibilità) è manifestamente infondato, essendo in atti le querele proposte dagli autisti dei Tir dai quali è stato sottratto parte del carico;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
stensore GLYPH Il
Il Presidente,