Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Furto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputate, confermando la loro condanna per furto in abitazione e tentato furto. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del ricorso in Cassazione e sulla distinzione tra vizi di legittimità e riesame del merito. Analizziamo insieme i dettagli del caso e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal tribunale di primo grado nei confronti di due donne, ritenute responsabili in concorso per i reati di furto aggravato in abitazione e di tentato furto, sempre in abitazione. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Le imputate, non rassegnate alla condanna, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per contestare la sentenza d’appello.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
I difensori delle ricorrenti hanno articolato il loro ricorso su tre punti principali, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Primo Motivo: La Presunta Carenza di Motivazione
Le ricorrenti lamentavano che la sentenza di primo grado fosse affetta da una grave carenza di motivazione, tale da renderla nulla. Sostenevano che il giudice non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della condanna.
Secondo Motivo: Il Travisamento dei Fatti
Nel secondo motivo, le imputate denunciavano vizi di motivazione riguardo all’affermazione della loro responsabilità per il furto consumato. In sostanza, accusavano i giudici di merito di aver travisato i fatti e le prove emerse durante il processo, proponendo una lettura alternativa delle fonti probatorie.
Terzo Motivo sul Ricorso Inammissibile: Il Tentativo di Furto
Infine, il terzo motivo si concentrava sulla condanna per il tentato furto. Le ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello non avesse colmato le lacune motivazionali della prima sentenza riguardo alla sussistenza dei presupposti del tentativo.
Le Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha ritenuti tutti manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Sul primo punto, la Corte ha ricordato un principio consolidato: eventuali lacune motivazionali della sentenza di primo grado possono essere sanate e integrate dalla Corte d’Appello. Il giudice del secondo grado ha il potere di colmare i vuoti argomentativi, rendendo la motivazione complessivamente completa e coerente, senza necessità di annullare la prima decisione.
Riguardo al secondo motivo, i giudici hanno sottolineato che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di valutare se sia più plausibile una ricostruzione dei fatti rispetto a un’altra. Un ricorso che si limita a reiterare le stesse argomentazioni già respinte in appello e a proporre una diversa lettura delle prove, senza individuare specifici e decisivi travisamenti processuali, sconfina in un’analisi di merito non consentita in sede di legittimità.
Infine, anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse chiarito in modo esauriente le ragioni per cui le condotte delle imputate integravano gli estremi del tentativo di furto in abitazione, superando così le presunte lacune della prima sentenza. Il ricorso inammissibile è stata la naturale conseguenza di motivi non conformi ai limiti del giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti del processo. I motivi di ricorso devono denunciare errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione, e non semplicemente contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, rendendo l’esito ancora più gravoso.
Una sentenza di primo grado con una motivazione carente è sempre nulla?
No. Secondo la Corte, eventuali lacune nella motivazione della sentenza di primo grado possono essere colmate e integrate dal giudice d’appello, senza che ciò comporti la nullità della prima decisione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo compito è valutare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di effettuare una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa dei fatti, che è compito dei giudici di merito (primo e secondo grado). Un ricorso che tenta di fare ciò è considerato inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37324 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale le imputate erano state ritenuti responsabili di concorso nei delitti aggravati di furto in abitazione e di tentato furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per carenza motivazionale, è manifestamente infondato, atteso che – come ben chiarito dalla Corte di merito, che richiamava i principi di diritto enunciati da costante giurisprudenza di legittimità – le eventuali lacune di motivazione potevano essere colmate dallo stesso giudice di appello senza necessità di dichiarare la nullità del provvedimento (si veda, a tal proposito, la prima parte di pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), lamentando un travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a reiterare quanto già dedotto in sede di appello, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse d pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 6 del provvedimento impugNOME);
Rilevato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentan che la Corte di merito non abbia colmato le lacune motivazionali del provvedimento di primo grado in relazione alla sussistenza dei presupposti del tentativo del delitto di furto in abitazione di cui al capo b), è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ben chiariva (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) perché le condotte delle imputate potessero ritenersi entrambe idonee ad integrare il tentativo di furto in abitazione;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Presidente