Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14160 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato della sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla improcedibilità del reato contestato per mancanza della querela in relazione al delitto di furto, a seguito delle modifiche apportate al regime di procedibilità dal d. L.vo n. 150/2022, è affidato a deduzioni generiche che non tengono conto delle valutazioni operate dalla Corte di appello in merito alla natura querelatoria della denuncia della persona offesa come querela, stante la esplicita richiesta “di punizione nei termini di legge di chi mi ha asportato il furgone”, in conformità all’orientamento giurisprudenziale espressamente evocato nella sentenza;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa asserisce l’inosservanza della legge e l’illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova, in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, ancorata ai dati processuali e ispirata a consolidati canoni ermeneutici, specificamente richiamati dal AVV_NOTAIO a quo, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia l’inosservanza della legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina del tentativo all’ipotesi di furto aggravato, oltre ad essere manifestamente infondato, in quanto si basa su argomentazioni in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, è altresì generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che si è determinato coerentemente con gli approdi giurisprudenziali ( Sez. Un. N. 52117 – dep. 16/12/2014, Prevete, che si sono pronunciate sul momento consumativo del furto in supermercato), osservando come, nel caso di specie, la p.o. non aveva potuto monitorare l’azione furtiva, avvenuta quando egli si era allontanato dal veicolo lasciato in sosta.
Considerato che quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia l’inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, per superamento dei limiti edittali di legge, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis è consentita solo in presenza di reati il cui minimo edittale non superi, come invece avviene nel caso di specie, i due anni di reclusione;
Considerato che il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività del trattamento sanzionatorio dovuta anche all’omessa esclusione della recidiva è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli eementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024.