Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per contestare una sentenza di condanna non bastano critiche vaghe, ma occorrono motivi specifici e puntuali. L’analisi di questo caso, relativo a furti di carburante, offre uno spunto prezioso per comprendere le ragioni che portano a un ricorso inammissibile e le conseguenze per l’imputato. La decisione sottolinea come la genericità delle censure e la mancanza di un reale confronto con le argomentazioni dei giudici di merito rendano l’impugnazione un mero tentativo dilatorio, destinato a fallire.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna, confermata sia in primo grado che in appello, nei confronti del gestore di una stazione di servizio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi furti di carburante ai danni della società petrolifera proprietaria dell’impianto. I furti avvenivano in concorso con alcuni autotrasportatori infedeli, dipendenti della stessa società, che effettuavano scarichi di prodotto non autorizzati e non contabilizzati presso il distributore gestito dall’imputato.
Le indagini della polizia giudiziaria avevano accertato contatti frequenti tra i conducenti delle autobotti e il gestore, la cui presenza abituale presso l’impianto era stata confermata da specifiche attività investigative. A fronte di queste evidenze, le corti di merito avevano escluso che gli ammanchi potessero essere attribuiti a semplici difetti di funzionamento degli erogatori, pur riscontrati durante gli accertamenti, data la pluralità e la sistematicità degli scarichi illeciti.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione su tre fronti principali:
1. Affermazione di responsabilità: Contestava la coerenza logica delle argomentazioni che lo avevano portato alla condanna.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Riteneva ingiusta la decisione di non applicare una riduzione di pena.
3. Statuizioni civili: Criticava la quantificazione del risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati, generici e privi di un reale confronto con la sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non aveva sollevato critiche specifiche e argomentate contro il ragionamento della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le proprie tesi difensive senza demolire la struttura logica della decisione di secondo grado.
Analisi sulla Manifesta Infondatezza del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto coerente con le emergenze processuali. Le prove raccolte, come gli accertamenti sui contatti tra i complici e le verifiche sugli scarichi non contabilizzati, costituivano un quadro probatorio solido. La valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso spiegazioni alternative come i guasti tecnici, è stata considerata logica e ben argomentata, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Anche la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta corretta. I giudici hanno esercitato il loro potere discrezionale basandosi sulla gravità e sulla reiterazione della condotta delittuosa, non ravvisando alcun profilo di meritevolezza che potesse giustificare uno sconto di pena. Infine, le statuizioni civili sono state giudicate coerenti con una corretta valutazione del danno subito dalla società.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, i motivi del ricorso sono stati qualificati come ‘privi di analisi censoria’, ovvero non contenevano una critica strutturata e pertinente alle argomentazioni della sentenza d’appello.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016), secondo cui un ricorso è inammissibile quando non è scandito da una necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La motivazione della Corte d’Appello è stata definita ‘priva di illogicità manifeste’ e ‘coerente con le emergenze processuali’, sottraendosi così a ogni possibile sindacato di legittimità. Di conseguenza, il carattere palesemente dilatorio del ricorso ha comportato non solo la sua inammissibilità, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di redigere ricorsi per cassazione specifici e tecnicamente fondati. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare e argomentare in modo puntuale i vizi logici o giuridici che inficiano la sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso, destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese per il condannato. La decisione serve da monito: la giustizia di legittimità è un controllo di diritto, non una nuova opportunità per ridiscutere i fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di confronto critico con la decisione impugnata e non contengono un’analisi specifica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della gravità e della reiterazione della condotta delittuosa. I giudici di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, non hanno riscontrato profili di meritevolezza da valorizzare per una riduzione della pena.
Cosa succede dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, in questo caso fissata a tremila euro, dato il palese carattere dilatorio dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERVARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto COGNOME NOME responsabile di plurimi furti di carburante ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, in concorso con dipendenti infedeli-trasportatori di questa società, condannandolo alla pena di giustizia
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, nonché con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenuto delle statuizioni civili.
Ha altresì depositato memoria difensiva con la quale, argomentando le ragioni del ricorso, si opponeva ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, in punto di responsabilità penale, appare coerente con le plurime evidenze processuali, in particolare con gli accertamenti di PG, in ragione dei rilevati contatti tra i conducenti delle autobotti e i gestore della stazione di servizio, la cui presenza abituale presso il distributore era stato altresì verificata mediante specifica attività investigativa, a fronte di scarichi carburante non autorizzati, né contabilizzati. Al contempo il giudice distrettuale escludeva rilevanza, in ragione della pluralità e della reiterazione degli scarichi, ad eventuali difetti di funzionamento degli erogatori della stazione di servizio, pure riscontrati nel corso degli accertamenti. La motivazione risulta priva di illogicità manifeste ed è coerente con le emergenze processuali e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.
3.1 Con motivazione del tutto congrua ed espressione dell’esercizio del potere discrezionale esercitato dai giudici di merito, è stato escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e della reiterazione della condotta delittuosa, in assenza di profili di meritevolezza da valorizzare e tale valutazione risulta insindacabile in sede di legittimità.
Le statuizioni civili sono peraltro coerenti con una valutazione civilistica del lucro cessante.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio
del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giu stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024