Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Furto
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a questi strumenti è subordinato a precise regole. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un appello viene dichiarato ricorso inammissibile, specialmente se i motivi addotti sono una semplice ripetizione di quanto già discusso. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una tale decisione e le sue conseguenze.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. La condanna si basava su prove ritenute solide dai giudici di merito: i fotogrammi di un sistema di videosorveglianza che riprendevano chiaramente l’autore del reato. L’identificazione dell’imputato era stata inoltre corroborata con certezza dagli agenti operanti, in quanto si trattava di un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.
Nonostante la condanna in secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’adeguatezza dell’accertamento sulla sua identità come autore del furto.
Le Ragioni che Portano a un Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del motivo presentato dall’imputato. La Corte ha rilevato che la contestazione sollevata non era nuova, ma costituiva una “doglianza reiterativa”. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre alla Cassazione le stesse identiche argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quest’ultima, infatti, aveva già fornito una motivazione congrua e logica, spiegando come dai fotogrammi si evincesse con nitidezza la corrispondenza tra l’immagine della persona ripresa e quella dell’imputato. La certezza del riconoscimento era poi rafforzata dalla conoscenza pregressa del soggetto da parte degli inquirenti.
Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non solleva questioni di legittimità (cioè errori di diritto nell’applicazione della legge) ma tenta, di fatto, di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva compiuto il suo dovere, fornendo una motivazione esauriente e priva di vizi logici o giuridici. La lamentela del ricorrente, essendo una mera riproposizione di questioni di fatto già decise, non poteva trovare accoglimento. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza necessità di un’analisi di merito.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per furto è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi di legittimità concreti e non sulla semplice speranza di un riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché costituiva una “doglianza reiterativa”, cioè si limitava a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna?
Le prove decisive sono state i fotogrammi di un sistema di videosorveglianza, dai quali emergeva con nitidezza l’immagine dell’imputato, e il successivo riconoscimento certo effettuato dalle forze dell’ordine, che già conoscevano il soggetto per precedenti specifici.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMAGNOLA (TO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di cui agli a -tt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.;
Considerato che, con l’unico motivo di ricorso, l’imputato lamenta che non è stato accertato adeguatamente, in forza delle prove assunte, che egli è autore del furto;
Rilevato che si tratta di doglianza reiterativa di quella già formulata in appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito (p. 4-5) una congrua motivazione, evidenziando che dai fotogrammi, per entrambi gli episodi’ si evinceva con nitidezza che l’immagine della persona corrispondeva a quella dell’imputato e che gli operanti avevano potuto compiere con certezza il relativo riconoscimento trattandosi di soggetto noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024