Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non limitarsi a riproporre doglianze generiche. Il caso in esame riguardava un furto aggravato di una bicicletta elettrica, ma la decisione si concentra sulla qualità dei motivi di impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni pecuniarie. Analizziamo la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il furto di una bicicletta elettrica parcheggiata sulla pubblica via. La sua condotta era stata aggravata da due circostanze: l’aver agito con il volto travisato da uno scaldacollo e la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, un’indicazione della sua pregressa e persistente inclinazione a delinquere. Nonostante la concessione delle attenuanti generiche, queste non erano state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare, si doleva di due aspetti:
1.  La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
2.  Il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
Questi motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come un tentativo di riesame del merito, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza d’appello.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali, strettamente connesse alla genericità delle censure mosse.
Il Valore del Bene e l’Attenuante del Danno Lieve
Il ricorrente non aveva adeguatamente criticato la motivazione della Corte d’Appello sul valore della bicicletta. I giudici di secondo grado avevano chiarito che un valore di circa 700 euro non poteva essere considerato “modesto valore economico”, escludendo così l’applicabilità dell’attenuante del danno di lieve entità. Il ricorso si era limitato a richiedere l’attenuante senza smontare questa specifica argomentazione, risultando quindi aspecifico.
Il Divieto Legale sulla Prevalenza delle Attenuanti
Ancora più netto è stato il rilievo sul bilanciamento delle circostanze. La Corte d’Appello aveva sottolineato l’esistenza di un divieto normativo, previsto dall’articolo 69, comma 4, del codice penale, che impediva di dichiarare le attenuanti generiche prevalenti sulla specifica aggravante della recidiva contestata. Anche in questo caso, il ricorso non aveva affrontato questo punto di diritto, limitandosi a una richiesta generica e, di fatto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di “aspecificità” del ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso è “aspecifico” quando non si confronta punto per punto con la decisione che intende impugnare, ma si limita a riproporre le stesse richieste già respinte, senza spiegare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata. In questo caso, il ricorrente ha ignorato le ragioni giuridiche e fattuali fornite dalla Corte d’Appello, rendendo il suo gravame manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La Corte ha pertanto concluso che, non essendo state presentate critiche argomentate, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi dettagliati e pertinenti. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per la difesa, è cruciale non solo individuare potenziali errori nella sentenza impugnata, ma anche e soprattutto articolare una critica puntuale e argomentata che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice, pena l’inevitabile rigetto per manifesta infondatezza e aspecificità.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è aspecifico, cioè non contesta in modo argomentato le specifiche ragioni della sentenza impugnata, oppure quando è manifestamente infondato, ovvero privo di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di lieve entità per il furto della bicicletta?
L’attenuante non è stata concessa perché il valore della bicicletta elettrica, stimato in circa 700 euro, è stato ritenuto dai giudici non qualificabile come “modesto valore economico”, requisito essenziale per l’applicazione di tale circostanza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34634 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34634  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Per mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Napoli Nord. Con le conformi sentenze di merito, COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e n. 7, 99 comma 4 cod. pen. commesso impossessandosi di una bicicletta elettrica parcheggiata nella pubblica via. Fatto aggravato dall’avere il COGNOME agito col volto travisato da uno scaldacollo e dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in Teverola il 24 febbraio 2024).
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche, pur applicate, non siano state valutate prevalenti sulle aggravanti e non sia stata ritenuta sussistente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che, così argomentando, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale: la bicicletta sottratta «aveva un valore di circa 700 euro, non risultando quindi di modesto valore economico» (pag. 3) e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile «stante il divieto ex art. 69, comma 4, cod. pen.» (pag. 1).
Rilevato che tali argomentazioni non sono state fatte oggetto di critica argomentata sicché il ricorso è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.
Rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
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