Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt,. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 624, 625 n. 2 cod. pen. in relazione alla confermata affermazione di penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo 5) per il quale è stato ritenuto sufficiente il passaggio dell’autovettura, presa a noleggio, al casello autostradale di Pontecagnano e la disamina dei tabulati telefonici nonché la dichiarazione di responsabilità dell’imputato e con un secondo ‘motivo relativamente alla ritenuta aggravante del danno alle cose; e con un terzo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; e, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
In premessa, quanto ai primi due motivi motivo e alla lamentata violazione dell’art. e 111 Cost, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551). Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. per., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango
di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)».
Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nel caso che ci occupa non proposta.
4. Quanto alla denunzia di violazione dell’ad 192 cod. proc. pen. va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, NOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, COGNOME ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, NOME Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale
limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
5.1. Come si ricorda in sentenza fra il 2 aprile ed il 21 aprile 2022 vennero realizzati in Pontecagnano, Battipaglia e Salerno, una serie di furti, in massima parte consumati (in un caso il reato è tentato), di autovetture, compiuti, in concorso con tale COGNOME NOME (separatamente giudicato), dall’odierno ricorrente COGNOME NOME, originario del napoletano, il quale, unitamente al complice, raggiungeva a bordo di un’auto appositamente noleggiata, i suindicati comuni del salernitano ove venivano rubati i veicoli.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto per il tentato furto di cui al capo 5) -unico di cui è stata contestata la responsabilità nei motivi di appello- ed in particolare hanno dato atto di come il compendio probatorio sia, infatti, quanto all’AN della responsabilità, solido anche con riferimento all’episodio di cui al capo 5, potendo contare, non solo sulla registrazione, grazie al sistema di geolocalizzazione GPS montato sul veicolo del passaggio dell’auto presa a noleggio dallo RAGIONE_SOCIALE per giungere neì salernitano e, dunque, con, modalità identiche a quelle di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 (questi ultimi ampiamente comprovati anche dalla registrazione SCNT del passaggio dell’auto rubata sulla rete autostradale Salerno-Napoli dopo la commissione: del furto), ma anche dalla disamina dei tabulati telefonici
che parimenti contribuiva a monitorare, grazie alla posizione della cella, l’esatta posizione dello NOME, e, soprattutto, sulla piena confessione dello COGNOME anche per il tentativo di furto di cui all’episodio n.5 in questione.
Risulta, quindi, integrato e ben spiegato il compendio probatorio univocamente deponente per la responsabilità dell’imputato.
5.2. La Corte territoriale si è poi confrontata, offrendo una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, con la deduzione difensiva riguardante la asserita non ricorrenza dell’aggravante della violenza sulle cose, evidenziando come risulti che in tutti gli episodi ascritti ai due correi, gli stessi hanno forzato il cilindretto di accensione, così come specificatamente contestato nella rubrica di imputazione.
5.3. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla lamentata mancata prevalenza delle pur ritenute circostanze attenuanti generiche.
Osserva la Corte territoriale come il primo giudice abbia fatto un uso molto moderato della facoltà di dosimetria della sanzione ove si rifletta che parliamo di ben 5 episodi di reato, il che denota una allarmante propensione criminale posta in essere studiando meticolosamente il piano criminoso, invero portato a compimento in ben 4 occasioni con relativa facilità.
Queste stesse modalità di esecuzione, replicate con allarmante capacità, sono state ritenute dai giudici del gravame del merito fortemente ostative alla richiesta di valutare con giudizio di prevalenza (e non di semplice equivalenza come fatto dal Tribunale), le già concesse generiche, in specie ove nel giudizio di comparazione è entrata, oltre alle aggravanti, anche la contestata recidiva.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell’alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Peraltro, è da ritenersi sufficiente la motivazione che «per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, oltre alle già citate Sez. U. COGNOME, Sez. 5, n.29885/2017 e Sez. 2 n.31543/2017).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025