Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste alla base dell’affermazione di penale responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso in scrutinio, le conclusioni del giudice di merito sono ragionate ed argomentate (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, incensurabili;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di argomenti già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv.
265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Considerato che il quarto motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito sufficiente e non illogica motivazione, nonché adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza della Corte di appello);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.