Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sul Tentato Furto
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a questi non è incondizionato. Un esempio chiaro è la pronuncia di un ricorso inammissibile, una decisione con cui la Corte di Cassazione blocca sul nascere un’impugnazione che non presenta i requisiti minimi per essere discussa nel merito. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio in un caso di tentato furto aggravato, offrendo spunti di riflessione sulla specificità e fondatezza dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata integralmente dalla Corte di Appello. Nella sentenza di secondo grado, i giudici avevano bilanciato le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi:
1. La configurabilità dello stato di necessità, sostenendo di aver agito per un bisogno impellente.
2. La qualificazione del fatto come furto minore per la particolare tenuità del bene, ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 2 del codice penale.
3. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e, senza entrare nel merito della vicenda, li ha rigettati in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si basa su una valutazione preliminare della validità stessa delle argomentazioni difensive, che sono state giudicate carenti sotto il profilo della specificità e della fondatezza.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una motivazione sintetica ma incisiva per ciascuno dei punti sollevati dalla difesa, evidenziando le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità.
Primo Motivo: l’Infondatezza dello Stato di Necessità
Il primo motivo, relativo alla presunta esistenza di uno stato di necessità, è stato liquidato come “aspecifico e manifestamente infondato”. La Corte non ha ravvisato negli atti elementi concreti a supporto di tale tesi, che per essere accolta richiede la prova rigorosa di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
Secondo Motivo: il Valore del Bene Esclude il Furto Minore
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La configurabilità del reato di furto minore è legata, tra le altre cose, a un valore del bene sottratto commisurato al bisogno immediato del colpevole. Nel caso di specie, i giudici hanno sottolineato che il valore del bene era “ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato”, escludendo così la possibilità di applicare la norma più favorevole.
Terzo Motivo: il Danno e le Circostanze Attenuanti
Infine, la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata respinta. La Corte ha basato la sua valutazione non solo sul “valore del bene sottratto”, ma anche sui “danni ulteriori” causati dalla condotta illecita, ritenendo che nel complesso il pregiudizio non potesse essere considerato di lieve entità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. La sentenza di condanna della Corte di Appello diventa definitiva. Inoltre, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su motivi solidi e specifici, poiché la manifesta infondatezza non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati dalla Corte aspecifici, ovvero generici e non chiaramente collegati alla decisione impugnata, oppure manifestamente infondati, cioè palesemente privi di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Lo stato di necessità può giustificare un furto se il valore del bene è elevato?
Secondo questa ordinanza, no. Il furto di un bene il cui valore è “ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato” non può essere giustificato dallo stato di necessità, né può essere qualificato come furto minore ai sensi dell’art. 626 c.p.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 998 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 24/12/1968
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 7 luglio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla configurabilità dello stato di necessità, è aspecifico e manifestamente infondato;
che il secondo motivo in relazione alla configurabilità del reato di furto minore ai sensi dell’art. 626 co. 1 n. 2) cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto, ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato;
che il terzo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto e dei danni ulteriori;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.