Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, concludendosi con la dichiarazione di ricorso inammissibile per un imputato condannato per furto in abitazione. Questa ordinanza evidenzia come la genericità dei motivi di impugnazione possa precludere un’ulteriore valutazione della vicenda processuale.
I Fatti del Processo
Un uomo, già condannato dalla Corte d’Appello per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su due punti principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, e una critica analoga per la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.
La Valutazione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato le doglianze del ricorrente, etichettandole come generiche e, di conseguenza, manifestamente infondate. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In pratica, l’atto di impugnazione, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta e coerente, non indicava gli elementi specifici su cui si fondava la censura.
L’impostazione del ricorso non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, trasformandosi in una richiesta di rivalutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Prove e la Coerenza Logica della Sentenza Impugnata
Il giudice di merito aveva costruito il suo convincimento su una serie di elementi probatori solidi e ben argomentati. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse correttamente valorizzato:
* La perfetta coincidenza tra la capigliatura dell’imputato e quella dell’uomo ripreso dai filmati di videosorveglianza.
* La scelta di un abbigliamento strategico, volto a coprire tatuaggi molto personali e riconoscibili, lasciando scoperto solo un tatuaggio più comune e diffuso.
* Il tentativo, giudicato maldestro, di sviare le indagini indicando un’altra persona con un tatuaggio simile.
* La mancanza di un alibi credibile in grado di scagionarlo.
Di fronte a questo quadro, la Corte d’Appello aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputato e congrua la pena inflitta, considerando la gravità del fatto, la spregiudicatezza dimostrata e i numerosi precedenti penali.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ribadito che le censure relative a vizi della motivazione sono ammissibili solo se denunciano una sua totale mancanza, una manifesta illogicità o una contraddittorietà intrinseca o rispetto ad atti processuali specifici. Il ricorso, al contrario, si limitava a sollecitare una diversa comparazione dei significati delle prove, proponendo una lettura alternativa dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici, basata su argomenti giuridici corretti e completa nell’analisi degli elementi a carico.
Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione, per avere successo, deve attaccare specificamente i punti deboli del ragionamento del giudice precedente, evidenziando vizi concreti e non limitandosi a una generica contestazione. La mancata specificità trasforma il ricorso in un esercizio sterile, destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non conformi ai requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In sostanza, non contestavano specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna nei gradi di merito?
La condanna si è basata su diversi elementi, tra cui la corrispondenza della capigliatura con le immagini di videosorveglianza, la scelta di abiti per nascondere tatuaggi identificativi, il tentativo di depistaggio e l’assenza di un alibi valido.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 26/05/1975
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, il primo che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, e il secondo che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto che i suddetti motivi sono altresì manifestamente infondati perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Il giudice di merito, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, riconosciuto anche dagli inquirenti in quanto già noto agli stessi per ragioni dell’Ufficio, fondandola su diversi elementi come, ad esempio, l’irrilevanza dell’età orientativamente indicata dalla persona offesa, la perfetta coincidenza della capigliatura del COGNOME con quella dell’uomo ritratto dai filmati di videosorveglianza, la scelta di un abbigliamento strumentale a coprire i numerosi tatuaggi fortemente individualizzanti, lasciando invece scoperto un tatuaggio di tipologia comune e molto diffusa, valorizzando anche il tentativo del ricorrente di inficiare il quadro indiziario indicando un altro soggetto con un tatuaggio similare al proprio, scelta che induce a ritenere il COGNOME sprovvisto di un alibi idoneo a scagionarlo. Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente e congrua la pena conseguentemente inflittagli, stante la gravità del fatto, la spregiudicatezza con cui è stato commesso e i suoi numerosi precedenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
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Il Co’diere estensore
Il Presidente