Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze si Scontrano con i Limiti del Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda una condanna per furto in abitazione pluriaggravato, ma il fulcro della decisione è di natura puramente processuale: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Una persona era stata condannata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in abitazione. La sentenza era stata poi confermata integralmente dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputata, ritenendosi ingiustamente condannata, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e il Conseguente Ricorso Inammissibile
Il principale motivo di ricorso sollevato dalla difesa verteva su presunti vizi di motivazione e sull’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, la ricorrente contestava la valutazione del quadro probatorio che aveva portato alla sua condanna, con particolare riferimento all’identificazione fotografica, ritenuta un elemento chiave per l’accertamento della sua responsabilità.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa lettura delle prove raccolte, proponendo una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito nei primi due gradi di giudizio. Questo approccio, tuttavia, si è scontrato con la natura stessa del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16893/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo la proposta del relatore. La motivazione della Corte è netta e si fonda su principi consolidati della procedura penale.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il giudizio di Cassazione è una “sede di legittimità”, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è solo quello di verificare se il processo si è svolto nel rispetto delle regole e se la legge è stata interpretata e applicata correttamente. Chiedere una “rivalutazione” o una “rilettura alternativa” delle fonti probatorie, come ha fatto la ricorrente, esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che le doglianze presentate erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. Presentare gli stessi identici argomenti, senza evidenziare specifici vizi logico-giuridici della sentenza impugnata (come, ad esempio, un palese “travisamento” della prova), rende il ricorso fine a se stesso e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione che siano manifestamente illogici o contraddittori, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione delle prove. La declaratoria di inammissibilità, come in questo caso, non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni proposte miravano a una nuova valutazione delle prove, in particolare dell’identificazione fotografica, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, i motivi erano una mera ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello.
Che tipo di critiche a una sentenza sono ammesse in Cassazione, secondo questa ordinanza?
In sede di Cassazione non sono ammesse critiche che richiedono una riconsiderazione dei fatti o una rilettura delle prove. Sono consentite solo censure relative a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, come specifici travisamenti delle risultanze processuali.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione pluriaggravato;
– che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia errone applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ala valutazione de quadro probatorio ed, in particolare, alla valutazione dell’individuazione fotografi posta a fondamento della ritenuta responsabilità penale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzato a prefigurare una rivalutazione alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e a da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 provvedimento impugNOME), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte merito;
-che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente