Ricorso inammissibile: quando i motivi sono solo una ripetizione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello. Questa decisione offre spunti importanti sulla specificità richiesta per i motivi di ricorso e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della pena. Il caso riguardava una condanna per furto aggravato, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver sottratto una quantità di uva, causando anche un danno alle piante da cui i frutti erano stati prelevati. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, l’illogicità della motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). In secondo luogo, censurava la sentenza per non aver considerato prevalenti le attenuanti generiche sulle aggravanti, con una conseguente determinazione della pena ritenuta eccessivamente gravosa. L’imputato sosteneva che la sua condotta, la sua assenza di precedenti penali e la sua dedizione al crimine non giustificassero una pena così severa.
Le Motivazioni della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili e manifestamente infondati, fornendo una chiara lezione sui requisiti di un valido ricorso di legittimità.
L’inammissibilità del primo motivo
Con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante, i Giudici hanno rilevato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente disattese dalla Corte di Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva già motivato la sua decisione facendo riferimento non solo alla quantità di uva sottratta, ma anche al conseguente danneggiamento delle piante. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza di appello. Un motivo che non assolve a questa funzione è considerato solo apparente e, pertanto, inammissibile. Non è possibile, in sede di legittimità, presentare censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti, se non nei limiti della mancanza totale di motivazione o della sua manifesta illogicità.
L’infondatezza del secondo motivo e la discrezionalità del giudice
Anche il secondo motivo, relativo alla graduazione della pena, è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi. Le argomentazioni della difesa, incentrate su aspetti come le modalità di esecuzione e la presunta “dedizione al crimine”, sono state considerate generiche e non idonee a scalfire la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, anche questo motivo è stato giudicato infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia rafforza l’idea che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere il merito della vicenda, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e critiche mirate alla decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati rende il ricorso inammissibile e destinato al rigetto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono specifici e si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sulla gravità della pena?
No, di regola la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è solo ‘apparente’?
Un motivo è considerato ‘apparente’ quando, pur essendo formalmente presentato, non svolge la sua funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo specifico la decisione impugnata. È il caso, ad esempio, della semplice riproposizione di doglianze già respinte, che non si confrontano con le ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’illogicità della motivazione e la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 ella sentenza impugnata ove si fa, tra l’altro, riferimento oltre che all’entità del quantitativo di uva sottratto anche alla circostanza del conseguente danneggiamento delle piante da cui l’uva era stata sottratta), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette in definitiva di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, I3outartour, Rv. 277710-01), è altresì non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
Considerato altresì che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l’inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti con conseguente determinazione del trattamento san.zionatorio in misura eccessivamente gravosa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. della sentenza impugnata) a fronte di quelli genericamente indicati dalla difesa (dimostrativi piuttosto, quelli afferenti le modalità di esecuzione della condotta, della spregiudicatezza e dedizione al crimine dell’imputato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcre della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.