Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera l’Esame
L’esito di un processo non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso si ricorre alla Corte di Cassazione, l’ultimo baluardo della giustizia. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo confermare la condanna, ma anche aggravare la posizione del condannato. Analizziamo il caso di una condanna per furto aggravato e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a sbarrare la strada all’imputato.
Il Contesto del Caso: Dal Furto alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Genova, che affermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di furto aggravato e continuato. La Corte d’Appello, successivamente, confermava in toto la decisione di primo grado. Nel bilanciamento delle circostanze, le attenuanti generiche erano state considerate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva reiterata e specifica, portando alla condanna a una pena ritenuta congrua dai giudici di merito.
L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il ricorso presentato dall’imputato si fondava su tre pilastri, che la Corte ha però demolito uno per uno, evidenziandone la fragilità processuale e di merito.
Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
L’imputato contestava l’elemento soggettivo del reato, sostenendo che i beni sottratti fossero stati abbandonati. La Cassazione ha respinto questa tesi, qualificandola come una richiesta di rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato sul punto, chiarendo che il furto era avvenuto in pieno giorno e la mancata reazione di terzi era dovuta solo a una carenza di vigilanza, non a un abbandono dei beni. Anche la doglianza sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) è stata giudicata infondata, data l’adeguata motivazione fornita dalla corte territoriale.
Secondo Motivo: La Novità della Questione
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La questione sollevata non era mai stata presentata nei precedenti gradi di giudizio, ma introdotta per la prima volta in Cassazione. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta espressamente tale pratica, poiché impedirebbe alle corti di merito di pronunciarsi sulla questione, trasformando la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul fatto, ruolo che non le compete.
Terzo Motivo: Valutazione Prognostica
Infine, anche il terzo motivo, relativo alla prognosi per l’applicazione di benefici di legge (art. 58, L. 689/1981), è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione fornita dai giudici di merito era corretta e sufficiente a giustificare la decisione presa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha ribadito principi fondamentali del processo penale. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è stata una valutazione superficiale, ma il risultato di un’analisi rigorosa dei motivi presentati. La Corte ha sottolineato come il ricorso per cassazione non sia una sede per ridiscutere l’accertamento dei fatti o per introdurre nuove tematiche difensive. Il suo compito è vigilare sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non sostituirsi al giudice di merito. La manifesta infondatezza e la novità dei motivi hanno quindi reso l’impugnazione non meritevole di un esame più approfondito.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze pesanti per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia insegna una lezione importante: il ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su vizi di legittimità concreti e già dibattuti nei precedenti gradi. Tentare di forzare la mano, proponendo una nuova lettura dei fatti o questioni procedurali tardive, conduce quasi inevitabilmente a un esito sfavorevole e a un ulteriore aggravio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte manifestamente infondati, tentando di ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita in Cassazione, e in parte basati su questioni sollevate per la prima volta in questa sede, violando le norme procedurali.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare nuovi argomenti per la prima volta in Cassazione?
No, non è possibile. Come confermato da questa ordinanza, i motivi di ricorso che non sono stati presentati nei precedenti gradi di giudizio (appello) sono inammissibili. La Corte di Cassazione giudica la legittimità delle decisioni precedenti, non può esaminare questioni completamente nuove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2016 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato continuato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica, lo aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sull’elemento soggettivo evidenziando che il furto è stato commesso in pieno giorno e senza che alcuno intervenisse solo in ragione della carenza di vigilanza sui beni sottratti e che nessun elemento deponeva a sostegno di un loro abbandono nel momento in cui l’imputato ha commesso il reato, mentre il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto non consentita in questa sede di legittimità anche in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione;
che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione;
che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito corretta motivazione circa la prognosi di cui all’art. 58 de legge n. 689 del 1981;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/06/2024.