Ricorso Inammissibile per Furto: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, indicando che le censure mosse alla decisione di un giudice inferiore non superano neppure il vaglio preliminare della Corte di Cassazione. Questa ordinanza analizza un caso emblematico di furto di generi alimentari, dove l’appello dell’imputato è stato respinto non nel merito, ma per la sua manifesta infondatezza e genericità, con importanti conseguenze economiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto di generi alimentari commesso all’interno di un esercizio commerciale. Sia il Tribunale di primo grado che la successiva Corte d’Appello avevano riconosciuto la colpevolezza dell’imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione non sulla sua colpevolezza, ma specificamente sulla misura della pena irrogata, ovvero sul trattamento sanzionatorio.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, per una serie di ragioni procedurali e sostanziali ben precise. I motivi presentati dall’imputato sono stati giudicati:
* Generici e basati su questioni di fatto: Le critiche non erano specifiche e tendevano a richiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
* Privi di un reale confronto con la sentenza impugnata: Il ricorso non conteneva una critica argomentata e puntuale delle ragioni esposte dalla Corte d’Appello a fondamento della sua decisione.
* Carenti di analisi critica: Mancava un’analisi censoria degli argomenti che avevano portato alla determinazione della responsabilità e della pena.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Galtelli), secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione che si intende impugnare.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la propria decisione, il Collegio ha sottolineato come il ragionamento sviluppato dal giudice d’appello fosse perfettamente coerente con le risultanze processuali e privo di qualsiasi elemento di manifesta illogicità. Di conseguenza, la decisione impugnata si sottrae al sindacato di legittimità. Anche per quanto riguarda la pena, la Corte ha osservato che essa era stata applicata sulla base dei criteri minimi previsti dalla legge (minimi edittali), rendendo le doglianze del ricorrente ancora più infondate.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche di un Ricorso Dilatorio
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in questi casi, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questa vicenda, la Corte ha stabilito tale somma in tremila euro, giustificando la condanna con il “palese carattere dilatorio” e la “palese inammissibilità” del ricorso. Questa decisione serve da monito: la presentazione di appelli pretestuosi o privi di fondamento giuridico non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un significativo onere economico per chi li propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e basati su questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la pena applicata?
No, la Corte non ha riesaminato la pena nel merito. Ha solo verificato che la motivazione del giudice di appello fosse coerente e non illogica, sottolineando che la sanzione era stata applicata sulla base dei criteri minimi previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di furto di generi alimentari all’interno di esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì ed al versamento dì una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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