Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31493 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso la pronuncia con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, che aveva accertato la responsabilità dell’imputato, in concorso, in ordine al reato di furto – di cui ai capi 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13 15), 16) e 17) – e, riconosciuta la sola aggravante di cui all’art. 625, n.5 cod. p ritenuta la continuazione e la riduzione per scelta del rito, individuato più grave reato di cui al capo 17), lo aveva condannato alla pena complessiva di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1500 di multa. Quanto ai capi 4), 7) e 12) era stata concessa anche l’attenuante di cui all’art.62, n.4 cod. pen. Ed era stato anch dichiarato di non doversi procedere relativamente ai capi 1) e 8) per intervenuta prescrizione, previa esclusione della recidiva limitatamente a quei capi;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta, in ordine ai capi di imputazione 7), 13) e 14), violazione di legge penale in riferimento all’art. 33 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza della condizione di procedibilità della querela, è manifestamente infondato ed inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che ciò che rileva è la detenzione qualificata del bene e non la proprietà (cfr. in riferimento ai capi 7 14, Sez. 5, n. 41592 del 16.11.2010 Rv. 249416 – 01, principio riaffermato nel tempo in relazione alle varie figure presenti nell’esercizio commerciale ritenute detentrici qualificate, tra le quali rientra certamente anche il responsabile punto vendita; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201 – 01; e in ordine al capo 13) cfr. Sez. 5, Sentenza n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201 – 01 secondo cui ai fini della validità della querela, la manifestazione della volon di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona off “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela”, sicchè ben può assumere rilievo anche l’intestazione dell’atto come querela, laddove nel caso di specie nel corpo dell’atto vi è per di più la espressa dichiarazione de presentazione di denuncia-querela per ogni effetto di legge, oltre che la relativ
sottoscrizione in calce all’atto medesima da parte del dchiarante, apposta dopo la lettura dell’atto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti di cui ai capi 12), 14) e 17), violazione di legge penale in riferimento all’art. 192 cod. pe nonché vizio di motivazione, è generico ed è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si pensi, ad esempio, al particolare del tatuaggio su cui ha ampiamente argomentato la corte di merito);
Ritenuto che il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso che denunciano violazione della legge penale e vizio di motivazione rispettivamente il terzo, in relazione all’art. 99 cod. pen., il quarto in ordine all’art. 62-bis cod. pen. quinto in riferimento agli artt. 133 e 81 cod. pen., non sono consentiti in sede legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si vedano pag. 11, 12 e 13 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato l’indirizzo consolidato della giurisprudenza per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base e i relat aumenti per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. caso di specie congruamente esercitata; quello sulla recidiva è peraltro affetto anche da genericità intrinseca ed estrinseca avendo la corte di merito motivato sul punto, non limitandosi a rilevare i corposi precedenti penali risultanti a carico d ricorrente, avendone piuttosto attestato la idoneità ad evidenziare l’attitudi criminale ‘seriale’ dell’imputato;
Rileva -to, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.