Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che i difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino (di cond degli stessi per rapina), è stato diversamente qualificato il fatto in contestazione quale conc in furto aggravato ai sensi dell’art. 625 nn. 2 e 5, cod. pen. (in Belpasso, 31/8/2011), rideterminazione della pena e conferma nel resto;
che, con successive memorie, i difensori di COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno sviluppato le proprie argomentazioni, insistendo per la cassazione della sentenza (COGNOME) e per la rimessione ad altra sezione (COGNOME e COGNOME);
ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a ba della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 870 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto ai motivi inerenti all’affermazione della responsabilità (1 COGNOME, COGNOME e COGNOME), al grado del contributo di concorso (2″ COGNOME) e al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (3″ COGNOME), gli stessi si ris nella riproposizione di censure correttamente esaminate in sede di merito, non precedute da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a solleci questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdett questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01), quanto al ruolo del COGNOME evidenziandosi che la valutazione operata dai giudici di merito dà conto della non marginalità del suo ruolo, per l’integraz dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. non essendo sufficien come prospettato erroneamente a difesa, una minore efficacia causale dell’attività prestata d un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così li rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (sez 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv. 284771-01; n. 49364 del 19/7/2018, P., Rv. 274037-01), quanto all’attenuante invocata dal COGNOME, la censura essendo del tutto generica;
che, con riferimento ai motivi sulla esatta qualificazione giuridica del fatto in tentat COGNOME e motivo unico COGNOME), le difese non hanno tenuto conto della ricostruzione analiticamente esposta nelle sentenze del doppio grado, dalla quale emerge l’avvenuto impossessamento delle casseformi caricate sugli autocarri [quanto al discrimine tra tentativo
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furto consumato, si è già chiarito che risponde di furto consumato e non tentato colui il qu pur non essendosi ancora allontanato dal luogo di commissione del reato, vi abbia però occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (s 5 n. 2726 del 24/10/2016, Pavone, Rv. 269088), esercitando un potere, anche se temporaneo, sulla refurtiva che è stato poi costretto ad abbandonare subito dopo il fatto in conseguen dell’altrui pronto intervento (cfr. sez. 5 n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030; Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186-01)];
che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il diniego delle generiche (contestato c il motivo 3″ nell’interesse di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE), è stato agganciato alla negativa personalità degli imputati, siccome tutti gravati da plurimi e specifici precedenti penali, oltre che alla oggettiva del reato, con motivazione del tutto coerente con i principi affermati in materia relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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