Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 22573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari – in parziale riforma della decisione di primo grado – che, per quanto qui di rilievo, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole di concorso in tentato furto e furto / entrambi aggravati ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen. e dalla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, in seguito al gravame dell’imputato, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, con giudizio di equivalenza e ha ridetermiNOME la pena in quella concordata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1467,00 di multa, revocando la statuizione relativa alle sanzioni accessorie.
2.11 ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, avvocato NOME COGNOME, è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo, è dedotta la improcedibilità per mancanza di querela in applicazione del principio del favor rei, prospettandosi che il diverso regime di procedibilità sarebbe entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata.
2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, oggetto di motivo di appello non rinunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. A seguito dell’entrata in vigore della recente modifica introdotta dal d.lgs. n.150/22 e succ.mod., per le fattispecie di furto aggravato (salvo alcune ipotesi non rilevanti nella fattispecie) è prevista la procedibilità a querela. Ne fattispecie, dagli atti a disposizione della Corte, risulta essere stata proposta istanza punitiv in data 29 giugno 2022, , lo stesso giorno dei fatti, da parte del I.r. della società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME.
Il secondo motivo è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato, in ogni caso, che la deduzione difensiva risulta anche manifestamente infondata, dal momento che il Giudice di merito ha specificamente argomentato circa la congruità della pena concordata in i -elazione ai fatti e alla personalità.
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria
consegue, ex lege, la condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, addì, 09 aprile 2024
Il Consigliere estensore