Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 16 dicembre 2022, la Corte d’appello di Ancona confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, che dichiarava COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui all’art. 624, 625 n. 2 pen.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate a mez del difensore. COGNOME NOME articola un unico motivo con il quale de violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del co nel reato, in quanto la dinamica dei fatti non era stata adeguatamente rico sicchè non era possibile chiarire il ruolo di ciascuna nello svolgimento dell’ COGNOME NOME deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine ritenuta sussistenza della penale responsabilità; con il secondo motivo vi violazione di legge relativamente alla esclusione della ipotesi di delitto tenta consumato.
3 . Il ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
Quanto all’unico motivo proposto dalla COGNOME e al primo motivo del ric COGNOME, va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce senza alcuna fr logica il compendio probatorio vagliato, argomentando che: 1) l’addetto alla vigi aveva riferito di aver seguito le imputate all’interno del centro commerciale sen perderle di vista, notando che, uscite, depositavano qualcosa nelle vicinan negozio; 2) l’addetta alle vendite aveva a sua volta dichiarato di aver visto le all’interno de negozio disposte separatamente ma sempre in comunicazione tra lo di aver notato che mancavano due borse dalla vetrina; di aver visto le imp allontanarsi insieme con passo veloce e senza voltarsi; di aver notat colloquiavano tra loro facendo il gesto di lasciare qualcosa; di aver poi rinvenu vicinanze le borse asportate poco prima. I giudici di merito osservano dun coerentemente, che il luogo di rinvenimento e le fattezze delle odierne ricorrenti perfettamente coincidenti nel narrato dei due testi oculari, deducendone dun logicamente, la loro piena corresponsabilità nella condotta delittuosa posta in cui era infatti seguito l’arresto in flagranza da parte delle forze dell’ordine i sul posto. A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integra secondo i principi della” doppia conforme”, con la sentenza di primo grado, i m proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettu fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pe individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate sentenza impugnata. I motivi, inoltre, sono meramente riproduttivi di prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9
Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). E’ orm pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debb essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiv riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificit motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, int indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragi argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazio del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a n dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugn (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/201 COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/20 Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Quanto alla configurabilità del delitto tentato, oggetto del secondo motivo di della COGNOME, deve rilevarsi che la doglianza non risulta proposta in sede di e che in ogni caso la piena consumazione del reato è perfettamente desumibile d modalità del fatto così come ricostruite, dal momento che gli oggetti erano portati via dall’interno del centro commerciale e quindi definitivamente sottratt sfera del detentore, essendo del tutto irrilevante che siano stati lasc vicinanze GLYPH ( GLYPH Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, GLYPH Rv. 269088 GLYPH 01; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, GLYPH Rv. 274016 GLYPH 01; Sez. 4 n. 11683 del 27/11/2018 Rv. 275278 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna delle ricorr pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dell cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere e t nsore