Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 691 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 01/12/1994
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta ad NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. (fatto commesso in Roma il 31 maggio 2023);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale si censura l’operata valutazione delle prove poste fondamento del giudizio di responsabilità, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non vi fosse dubbio circa l’integrazione del reato asc all’imputato, giacché egli, penetrato all’interno dell’autovettura presa di mira mediante forzatu aveva preso a rovistarvi al fine di impossessarsi di beni in essa custoditi e se ne era allontana solo perché non aveva trovato nulla da sottrarvi), e non consentite nel giudizio di legittimità quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura del fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili tra (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente