Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 708 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 708 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 29 aprile 2025 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato NOME responsabile del reato di furto aggravato a lui ascritto ( commesso in Roma il 22.8.2024), riconosciuta l’ipotesi tentata, ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed Euro 60,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 cod.pen., rilevando che la sentenza d’appello non ha riconosciuto le condizioni di disagio socio-economico dell’imputato poste invece a base da parte del giudice di primo grado del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 624, 625 cod.pen. e 62 n. 4 cod.pen., assumendo che ai fini del riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità non ha rilievo il solo valore economico della cosa in sé.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso é inammissibile.
Le doglianze sono reiterative delle questioni già proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata che, con motivazione logica ed in linea con i principi elaborati dalla giurispudenza di legittimità, ha compiutamente esposto le ragioni del diniego.
Ed invero é inammissibile il ricorso per cassaìione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Quanto al primo aspetto la Corte di merito ha chiarito che deve escludersi l’applicazione dell’art. 54 cod.pen. in quanto la situazione di disagio economico non risulta provata e comunque non appare configurabile in relazione alla sottrazione di un capo di abbigliamento.
Quanto al secondo profilo, la Corte di merito ha evidenziato che il danno economico non può ritenersi esiguo, considerato anche il danneggiamento della placca antitaccheggio.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025
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