Ricorso Inammissibile per Furto: Quando l’Appello Diventa Inutile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha messo in luce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’interesse ad agire. Il caso riguardava un ricorso inammissibile per furto in abitazione, respinto non per l’infondatezza delle argomentazioni, ma perché la ricorrente aveva già ottenuto, per un errore del giudice di primo grado, una pena più mite di quella prevista dalla legge. Analizziamo insieme questa interessante ordinanza.
I Fatti del Caso
L’imputata era stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. Nonostante la condanna, decideva di presentare ricorso in Cassazione lamentando due principali aspetti:
1. Una presunta erronea applicazione della legge riguardo la concessione delle attenuanti generiche, che a suo dire avrebbero dovuto essere concesse nella massima estensione e prevalere sull’aggravante.
2. La nullità della sentenza per motivazione carente e insufficiente.
La sua richiesta mirava, in sostanza, a ottenere un trattamento sanzionatorio ancora più favorevole di quello già ricevuto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso. In primo luogo, i giudici hanno rilevato una palese mancanza di interesse da parte dell’imputata a impugnare la sentenza. In secondo luogo, hanno giudicato le censure sulla motivazione come del tutto generiche e aspecifiche.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile per Furto
L’analisi delle motivazioni della Corte offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso. Vediamo nel dettaglio perché il ricorso inammissibile per furto è stato respinto.
Primo Motivo: La Mancanza di Interesse a Ricorrere
La Corte ha evidenziato un errore commesso dal giudice di primo grado, che la Corte d’Appello aveva già notato. Il primo giudice aveva trattato il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) non come una fattispecie autonoma di reato, ma come una semplice ipotesi aggravata del furto semplice (art. 624 c.p.). Questo errore di qualificazione giuridica ha portato all’applicazione di una pena finale di 8 mesi di reclusione e 1000 euro di multa.
Tale pena, sottolinea la Cassazione, è significativamente inferiore al minimo edittale previsto per il reato di furto in abitazione, anche considerando la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. In pratica, l’imputata aveva già ricevuto un trattamento sanzionatorio illegittimamente favorevole. Pertanto, qualsiasi accoglimento del suo ricorso non avrebbe potuto condurla a un risultato migliore. Questa circostanza determina la “mancanza d’interesse a ricorrere”, un presupposto essenziale per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione.
Secondo Motivo: La Genericità delle Censure
Per quanto riguarda la presunta carenza di motivazione, la Corte ha ritenuto le doglianze dell’imputata formulate in termini “assolutamente generici”. Il ricorso si limitava a criticare la sentenza impugnata senza un confronto specifico e argomentato con le ragioni esposte dai giudici d’appello. La legge (artt. 581 e 591 c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Un’impugnazione che non si confronta adeguatamente con la decisione criticata è, per definizione, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi cardine del nostro sistema processuale. Primo, non è possibile impugnare una sentenza se non si ha un interesse concreto e attuale a ottenere una modifica migliorativa. Aver ricevuto una pena illegittimamente bassa, a causa di un errore del giudice, preclude la possibilità di lamentarsi per ottenere un’ulteriore riduzione. Secondo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, dettagliato e deve dialogare criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, non potendosi limitare a censure vaghe e astratte. La decisione serve da monito: prima di presentare un ricorso, è fondamentale valutare non solo la fondatezza dei motivi, ma anche l’effettivo interesse a ottenere un risultato più favorevole.
Quando un ricorso è considerato inammissibile per ‘mancanza d’interesse’?
Un ricorso è inammissibile per mancanza d’interesse quando l’imputato non potrebbe ottenere alcun risultato pratico più vantaggioso dall’accoglimento della sua impugnazione. Nel caso specifico, la ricorrente aveva già ricevuto una pena inferiore al minimo legale a causa di un errore del giudice, quindi non avrebbe potuto ottenere una sanzione ancora più mite.
Perché il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel calcolare la pena?
Il giudice aveva erroneamente considerato il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) come una forma aggravata del furto semplice (art. 624 c.p.), anziché come una fattispecie autonoma di reato con un proprio, più severo, minimo di pena. Questo errore di qualificazione giuridica ha portato all’applicazione di una pena illegittimamente bassa.
Quali sono i requisiti di specificità per i motivi di un ricorso in Cassazione?
Secondo la Corte, i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Non sono ammesse censure generiche, ma è necessario un confronto puntuale e argomentato con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.).
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 133 e 62-bis cod. pen., dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza sull’aggravante; 2. Nullità della sentenza per carenza ed insufficienza della motivazione.
Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d’appello ha infatti evidenziato come il giudice di prime cure, il quale ha concesso le invocate attenuanti generiche, sia caduto in un palese errore, considerando il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. non come una fattispecie autonoma di reato, ma come una ipotesi aggravata dell’art. 624 cod. pen.; di conseguenza, per effetto del praticato erroneo bilanciamento, ha comminato una pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa, ben al di sotto del minimo edittale previsto per il reato di furto in abitazione, anche valutando la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Ciò rende evidente la mancanza d’interesse a ricorrere della imputata, la quale non potrebbe mai ottenere un risultato più favorevole in termini di trattamento sanzionatorio.
Considerato quanto al secondo motivo di ricorso che le ragioni di doglianza ivi espresse sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore
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Così deciso il 28 ottobre 2025