Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è una Copia del Precedente
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso che si limita a ripetere argomenti già bocciati è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro la sentenza d’appello, anziché sperare in un riesame generale dei fatti.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di furto aggravato, commesso in una località della provincia di Ravenna nell’aprile del 2019. L’imputato, a seguito delle indagini, veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Ravenna. La sua responsabilità veniva confermata anche in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna.
Non rassegnato alla doppia condanna, l’individuo decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto “vizio di motivazione” nella sentenza d’appello in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno constatato che i motivi presentati non erano nuovi, ma costituivano una mera riproduzione delle doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte di Appello.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Perché Ripetere gli Stessi Argomenti non Funziona
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva solidamente basato la sua decisione su un elemento di prova cruciale: il riconoscimento certo dell’autore del furto da parte dei militari operanti, avvenuto attraverso le immagini di un sistema di videosorveglianza.
Il ricorrente, nel suo atto, non ha contestato specificamente il percorso logico-argomentativo della Corte d’Appello su questo punto, ma si è limitato a riproporre la sua versione in modo generico. Questo approccio è stato definito “meramente riproduttivo” e, come tale, non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione. In sostanza, per ottenere un riesame, è necessario spiegare perché la decisione precedente è sbagliata, non solo ribadire di avere ragione.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione deve essere consapevole che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non si possono ridiscutere i fatti o la valutazione delle prove, se non nei limiti del vizio di motivazione. Per far valere le proprie ragioni, è indispensabile che il ricorso articoli una critica strutturata e mirata alla sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità, contraddizioni o violazioni di legge. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è inutile, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica, come dimostra la sanzione inflitta al ricorrente in questo caso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a essere una mera riproduzione di motivi già esaminati e respinti nel grado di giudizio precedente, senza muovere una critica adeguata e specifica al ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Quale elemento di prova è stato considerato decisivo per confermare la condanna?
L’elemento decisivo è stato il riconoscimento con certezza del ricorrente quale autore del furto, effettuato dai militari sulla base delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. , commesso in San Pietro in Vincoli il 2 aprile 2019.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, e non scandito da adeguata critica RAGIONE_SOCIALE argomentazione poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha dato atto che i militari operanti avevano riconosciuto nelle immagini del sistema di videosorveglianza con certezza l’autore del furto nel ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il ottobre 2024