Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Valutazione delle Prove Video
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso mira a una riconsiderazione delle prove già valutate, il risultato è spesso un ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a un furto in abitazione provato tramite video, illustra perfettamente tale dinamica.
Il Caso: Furto in Abitazione e le Prove Video
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in abitazione. La prova decisiva a suo carico proveniva dalle registrazioni di un sistema di videosorveglianza. Le telecamere, installate nei pressi dell’abitazione derubata, avevano ripreso due individui.
In un primo momento, i due passavano a piedi senza avere nulla in mano. Poco dopo, le stesse telecamere li immortalavano mentre si allontanavano con passo svelto, portando con sé dei sacchetti e una borsa a tracolla. Tali oggetti venivano successivamente riconosciuti dalla persona offesa come propri. Sulla base di questa sequenza, i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale degli imputati.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi.
La Critica alla Valutazione delle Prove
Il primo motivo lamentava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero travisato il fatto e gli elementi probatori documentali. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di procedere a una diversa ricostruzione storica dei fatti e di attribuire una diversa rilevanza e attendibilità alle prove video, operazione che esula dai poteri del giudice di legittimità.
La Censura sulla Determinazione della Pena
Il secondo motivo contestava la mancata disapplicazione della recidiva, l’eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa riteneva che la sanzione inflitta fosse sproporzionata e che non fossero state adeguatamente considerate circostanze favorevoli all’imputato.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi perché manifestamente infondati.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito in modo netto le ragioni della sua decisione. Sul primo punto, ha ribadito che è precluso alla Corte di Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Il giudice di appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, spiegando chiaramente come le immagini della videosorveglianza costituissero una prova solida della colpevolezza. La sequenza dei fatti immortalata era inequivocabile: prima a mani vuote, poi in fuga con la refurtiva.
Riguardo al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità era stata esercitata correttamente, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Il giudice aveva adeguatamente motivato la sua decisione facendo riferimento al casellario giudiziale dell’imputato, che evidenziava numerosi precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio. Questo dato oggettivo è stato ritenuto sufficiente a fondare un giudizio di elevata e preoccupante pericolosità sociale, legittimando sia l’applicazione della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, non essendo emersi dal processo elementi favorevoli di segno contrario.
Conclusioni
L’ordinanza consolida due principi cardine del nostro sistema processuale. Primo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito: non si possono riproporre questioni relative all’interpretazione delle prove. Secondo, la valutazione del trattamento sanzionatorio è un potere discrezionale del giudice di merito che, se logicamente e congruamente motivato con riferimento a elementi concreti come i precedenti penali, non è sindacabile in sede di legittimità. La decisione sottolinea come un ricorso basato su tali premesse sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un filmato, e dare una diversa interpretazione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare direttamente le prove. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è, per questo, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Su quali basi il giudice può decidere di non concedere le attenuanti generiche e applicare la recidiva?
Il giudice basa la sua decisione su elementi concreti, come il casellario giudiziale dell’imputato. In questo caso, i numerosi precedenti penali, soprattutto per reati contro il patrimonio, hanno portato a un giudizio di elevata pericolosità sociale, giustificando sia l’applicazione della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi favorevoli emersi nel processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame del merito del ricorso. Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14281 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
s GLYPH
I-
-Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 27 aprile 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al delitto di furto in abitazione (624 bis cod. pen.);
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non supportata da una valutazione giuridica degli elementi costitutivi del reato (elemento soggettivo e oggettivo) ed la mancata valutazione circa gli elementi probatori documentali – è manifestamente infondato perché tende, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, ad ottenere sia una diversa ricostruzione storica dei fatti quanto una diversa rilevanza e attendibilità delle prove, GLYPH operazione non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
– Rilevato che il giudice del merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato correttamente le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 in cui il Giudice di appello, analizzando il DVD in atti in cui sono state riportate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato all’esterno dello stabile vicinissimo all’abitazione derubata – telecamere che hanno inquadrato ampia parte della strada da ambedue i lati, omettendo il portone di ingresso della casa vittima di furto – ha sottolineato come le stesse hanno registrato l’immagine di due individui che in un primo momento, transitando a piedi in direzione dello stabile derubato, non avevano nulla tra le mani e, in un secondo momento i due, nuovamente ripresi, camminavano con passo svelto con dei sacchetti tra le mani e una borsa tracollo poi riconosciuta dalla persona offesa come propria. Tale prova ha permesso alla Corte di Appello di affermare la responsabilità penale dei due soggetti.).
-Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, l’eccessività della pena nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto:
-secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui il Giudice di merito, analizzando il casellario giudiziale dell’imputato – soggetto più volte condannato
soprattutto per reati contro il patrimonio- ha dedotto un giudizio di elevata e preoccupante pericolosità sociale che ha legittimato l’applicazione della recidiva; inoltre dagli atti del processo non sono emersi elementi favorevoli per giustificare la concessione delle attenuanti generiche).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somm& di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/1/2024