Ricorso Inammissibile: Quando le Impugnazioni non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata ricorso inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per i reati di furto aggravato e ricettazione, la cui ultima speranza di ribaltare la decisione si è infranta contro i rigorosi paletti procedurali del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i motivi che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Processo
Un individuo, a seguito di una condanna del Tribunale, vedeva confermata la sua responsabilità penale anche dalla Corte d’Appello di Trento per i delitti di furto aggravato e ricettazione di lieve entità. Non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei tre motivi addotti dalla difesa, giungendo per tutti a una valutazione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale esito.
Primo Motivo: Genericità e Mera Reiterazione
Il primo motivo contestava la sussistenza stessa del furto aggravato. La Corte ha rapidamente liquidato questa doglianza, definendola una mera lamentela sui fatti del caso. In pratica, l’imputato non ha sollevato una questione di diritto (cioè una violazione di legge), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione. Inoltre, le argomentazioni erano le stesse già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi non solo fattuali ma anche ripetitive e, di conseguenza, non specifiche.
Secondo Motivo: Trattamento Sanzionatorio e Reato Continuato
Il secondo punto del ricorso criticava il trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione all’ipotesi attenuata di ricettazione. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la sentenza d’appello aveva correttamente bilanciato la recidiva contestata, giudicandola equivalente all’attenuante, e aveva applicato correttamente le regole sul reato continuato. La Corte ha colto l’occasione per richiamare un importante principio delle Sezioni Unite: nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve stabilire la pena base per il reato più grave e poi motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite.
Terzo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto anche questo motivo generico e palesemente infondato. La sentenza impugnata, a pagina 11, forniva una motivazione logica e priva di vizi per negare tali attenuanti. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta i suoi scopi e limiti. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. I motivi basati su mere doglianze di fatto, che chiedono una rivalutazione delle prove, sono destinati a fallire. Allo stesso modo, motivi generici, che non individuano una specifica violazione di legge nella sentenza impugnata, o manifestamente infondati, vengono rigettati senza un’analisi approfondita del merito. In questo caso, tutti e tre i motivi presentati rientravano in queste categorie, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza sottolinea l’importanza cruciale di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. Le critiche alla sentenza di merito devono essere precise, specifiche e focalizzate su questioni di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione. Tentare di riaprire la discussione sui fatti o presentare argomentazioni generiche non solo non porta al risultato sperato, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con la condanna al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo una reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. In sostanza, non criticava una violazione di legge ma tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Come ha giustificato la Corte la corretta applicazione della pena per il reato continuato?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, confermando che la sentenza d’appello aveva applicato correttamente la regola di giudizio. Citando una sentenza delle Sezioni Unite, ha ribadito che il giudice, nel determinare la pena per il reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascuno degli altri reati (reati satellite).
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
La richiesta è stata respinta perché il motivo di ricorso era generico e manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da illogicità per negarle e la Cassazione ha ricordato il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve esaminare tutti gli elementi, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 03L5UPJ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento del 24 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Trento in ordine ai reati di furto aggravato e ricettazione (artt. 624,625 nn.2 e 5 , 648 comma quarto cod. peri.)
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la sussistenza della fattispecie di furto aggravato- è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché reiterativo dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio quanto al riconoscimento della ipotesi di cui all’art.648 comma quarto cod. pen.- è manifestamente infondato atteso che non si conforma con la sentenza che ha motivato sul trattamento sanzionatorio applicato, laddove la contestata recidiva è stata riconosciuta come equivalente all’art.648 comma quarto cod. pen.; i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);
– Considerato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiChe – è generico nonché manifestamente infondato in presenza ( pag. 11 ) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
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