Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Furto e Resistenza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente un caso di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea l’importanza di una motivazione adeguata nella determinazione della pena e le conseguenze di un’impugnazione generica. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e i principi giuridici applicati.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di furto aggravato e resistenza. L’imputato, non contestando la propria colpevolezza, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso non verteva sulla ricostruzione dei fatti, ma si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non quantificato sui minimi edittali previsti dalla legge.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati manifestamente infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di riduzione della pena, poiché il ricorso stesso mancava dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione sufficiente, logica e priva di vizi.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una valutazione rigorosa della sentenza impugnata. I giudici di secondo grado avevano fornito una giustificazione adeguata per non aver applicato la pena minima, basandosi su tre elementi chiave:
1. La Gravità del Fatto: Il reato di resistenza è stato commesso ai danni di una pluralità di pubblici ufficiali, un elemento che accresce la gravità della condotta.
2. L’Entità della Violenza: La violenza esercitata dall’imputato è stata considerata di notevole entità, un altro fattore che giustifica una pena più severa.
3. La Personalità dell’Imputato: L’individuo aveva a suo carico numerosi precedenti penali. Questo dato, secondo la Corte, è un indicatore rilevante della sua personalità e della sua inclinazione a delinquere, legittimando un trattamento sanzionatorio più aspro.
La Corte di Cassazione ha concluso che queste considerazioni erano più che sufficienti per giustificare la pena inflitta. Il ricorso, al contrario, si era limitato a una critica generica senza attaccare specificamente le argomentazioni logiche della Corte d’Appello, risultando così inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza in Cassazione non basta una generica lamentela. È necessario individuare e dimostrare vizi specifici di violazione di legge o di illogicità nella motivazione. La decisione evidenzia anche che la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, che, se esercitato con una motivazione logica e basata su elementi concreti (come la gravità del fatto e i precedenti dell’imputato), non è sindacabile in sede di legittimità. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente: oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse basata su una motivazione sufficiente e logica, che il ricorrente non è riuscito a contestare con argomenti specifici, limitandosi a una critica generica.
Quali fattori hanno giustificato una pena superiore al minimo?
I giudici hanno giustificato la pena sulla base di tre elementi: la gravità del fatto, consistita nell’aggressione a più pubblici ufficiali; l’entità della violenza esercitata; e la personalità dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza della proposizione di un ricorso ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
75NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermat condanna per i delitti di furto aggravato e resistenza deducendo violazione di legg motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non quantificato sui minimi edittal
Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pag. 7 risulta s sufficiente e non illogica motivazione e fornisce adeguato esame delle deduzioni ritenute superate dalla gravità del fatto consistito nella pluralità di pubblici uff cp…cu.kLe GLYPH c.” ( dall’entità della violenza esercitata e dalla personalità dell’imputato iti=ititedi numerosi precedenti penali.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proc ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorre determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024.