Ricorso Inammissibile: Quando le Prove e la Recidiva non Lasciano Scampo
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti spunti sulla valutazione delle prove e sul bilanciamento delle circostanze nel diritto penale. Il caso riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per furto aggravato, dove l’imputato contestava sia la sua identificazione sia il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha respinto le doglianze, confermando le sentenze dei gradi precedenti.
I Fatti del Processo: Dal Furto alla Cassazione
Il percorso giudiziario ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Foggia. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha ritenuto l’imputato penalmente responsabile, concedendo le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate. Nonostante la doppia pronuncia di colpevolezza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: Due Punti Chiave Contestati
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità: Sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse contraddittoria e carente, in particolare riguardo alle prove che avevano portato alla sua identificazione come autore del furto.
2. Violazione di legge sul trattamento sanzionatorio: Contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, un elemento che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli manifestamente infondati e dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
La Solidità delle Prove di Identificazione
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano valorizzato la descrizione dettagliata dell’autore del reato fornita dalla persona offesa in sede di querela. Questa descrizione è stata ritenuta fondamentale per conferire affidabilità ai filmati di videosorveglianza usati per la comparazione. Inoltre, le forze dell’ordine avevano confermato la coincidenza tra il sospettato e l’autore del furto, e il riconoscimento effettuato dalla vittima era stato giudicato genuino. Pertanto, secondo la Cassazione, non sussisteva alcuna contraddittorietà o difetto motivazionale.
Il Divieto di Prevalenza delle Attenuanti sulla Recidiva Reiterata
Anche il secondo motivo è stato respinto con fermezza. La Corte ha chiarito che la richiesta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata si scontra con un divieto normativo esplicito. L’articolo 69, ultimo comma, del codice penale, infatti, impedisce tale bilanciamento favorevole al reo quando si è in presenza di una recidiva reiterata. La tesi difensiva è stata quindi giudicata in palese contrasto con il dato normativo, rendendo il motivo manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio della manifesta infondatezza, uno dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nel primo caso, i giudici hanno ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva costruito un percorso argomentativo solido, basato sulla convergenza di più elementi probatori (descrizione della vittima, filmati, riconoscimento, accertamenti di polizia), immune da vizi logici.
Nel secondo caso, la motivazione è prettamente giuridica: la richiesta del ricorrente era contra legem, ovvero contraria a una precisa disposizione di legge (l’art. 69 c.p.), che non lascia margini di discrezionalità al giudice sul punto. La dichiarazione di inammissibilità era, quindi, un atto dovuto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso per cassazione basato su una presunta illogicità della motivazione ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata si fonda su un’analisi coerente di plurimi elementi probatori. Non è sufficiente asserire una contraddittorietà, ma è necessario dimostrare un vero e proprio ‘vizio’ nel ragionamento del giudice. In secondo luogo, la pronuncia conferma la rigidità della disciplina sulla recidiva reiterata, che limita fortemente la possibilità per il reo di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite attraverso il meccanismo delle circostanze attenuanti. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma che la presentazione di ricorsi palesemente infondati comporta costi significativi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo all’identificazione del colpevole?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sentenza d’appello aveva spiegato in modo logico e coerente come si era giunti all’identificazione, basandosi sulla descrizione fornita dalla vittima, sui filmati, sul riconoscimento e sugli accertamenti delle forze dell’ordine.
È possibile far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata?
No, secondo l’ordinanza, ciò è impedito da un divieto esplicito previsto dall’articolo 69, ultimo comma, del codice penale. La richiesta del ricorrente era quindi in palese contrasto con la legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per l’imputato?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43191 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 8 gennaio 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato e, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato poiché asserisce un difetto e contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che la persona offesa ha fornito una significativa descrizione dell’autore del reato in sede di querela, imponendo così di ritenere affidabile la qualità dei filmati ai fini della comparazione, così come confermato dalla circostanza che le forze dell’ordine abbiano potuto accertare la coincidenza del sospettato con l’autore del furto, riscontrando la genuinità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato);
che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, nella specie, al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen.;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.