Furto di Energia: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo perché un ricorso inammissibile non può portare a una nuova valutazione dei fatti. Il caso riguarda una condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
Il caso: condanna per furto aggravato di energia elettrica
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato di energia elettrica. La difesa, non accettando la decisione dei giudici di merito, proponeva ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su tre motivi principali: un presunto errore nella valutazione di una testimonianza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un errato bilanciamento delle circostanze.
I motivi del ricorso: travisamento delle prove e tenuità del fatto
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su tre fronti distinti.
La contestazione delle prove
Il primo motivo lamentava un travisamento della deposizione di un testimone, ritenuta fondamentale per l’attribuzione della responsabilità penale all’imputato. Secondo la difesa, le dichiarazioni del teste erano state interpretate in modo illogico.
La richiesta di non punibilità
In secondo luogo, si invocava l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i reati di particolare tenuità. La difesa sosteneva che il fatto, nel suo complesso, non avesse una gravità tale da meritare una sanzione penale.
La critica al bilanciamento delle circostanze
Infine, il terzo motivo di ricorso criticava la decisione dei giudici di merito sul bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le eventuali attenuanti, ritenendola sfavorevole all’imputato e non adeguatamente motivata.
La decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e logica delle sentenze precedenti e sulla proponibilità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato punto per punto perché ogni motivo fosse manifestamente infondato.
Sul primo motivo, ha chiarito che contestare l’interpretazione di una testimonianza equivale a chiedere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il suo compito è il ‘sindacato di legittimità’, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica, non quello di rileggere le fonti di prova.
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis, è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e non contraddittoria per escluderne l’applicazione, evidenziando la gravità del fatto e l’abitualità della condotta. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già disattese.
Infine, per quanto riguarda il giudizio di bilanciamento delle circostanze, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito che sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. In questo caso, la Corte di merito aveva fornito indicatori fattuali specifici per giustificare la sua scelta, rendendola incensurabile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Quando i motivi di ricorso si traducono in una richiesta di rivalutazione delle prove o ripropongono questioni già decise con motivazione adeguata, l’esito non può che essere un ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione ha respinto il motivo relativo alla valutazione delle prove testimoniali?
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché contestare l’interpretazione di una testimonianza costituisce una richiesta di rivalutazione delle prove, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo di legittimità e non al riesame dei fatti.
Per quale ragione non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte di merito aveva già escluso tale possibilità con una motivazione logica e non contraddittoria, basata sulla gravità del fatto e sull’abitualità della condotta dell’imputato. Il ricorso si limitava a riproporre censure già respinte in appello.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui il giudice ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti?
No, di regola non è possibile. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è frutto di mero arbitrio, palesemente illogica o del tutto assente, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27318 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10680/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Giovanni Rotondo il 16/05/1978; avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Torino; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica;
che il primo motivo di ricorso, che deduce travisamento della deposizione tesimoniale del teste COGNOME e illogicità della motivazione posta a fondamento dell’attribuzione della responsabilità, Ł manifestamente infondato (nella parte in cui il teste ha dato atto del mancato collegamento di entrambi i contatori, coerentemente con le indicazioni contenute nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e indeducibile in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, postulando l’esercizio di un’attività estranea al sindacato di legittimità;
che il secondo motivo di ricorso, afferente all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non Ł deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale si dà conto della ritenuta gravità del fatto e abitualità della condotta);
che il terzo motivo di ricorso, afferente al giudizio di bilanciamento, Ł indeducibile in questa sede, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); e in concreto la Corte ha anche evidenziato gli specifici indicatori fattuali che hanno giustificato la scelta effettuata;
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME