Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico e non limitarsi a critiche generiche. Questo caso riguarda una condanna per furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, dove il ricorso inammissibile presentato dalla difesa ha portato non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche per l’imputato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 maggio 2021, con la quale un individuo veniva condannato alla pena di due anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di furto aggravato, previsto dagli articoli 624 e 625 n. 2 del codice penale. Quest’ultima norma punisce più severamente chi commette un furto avvalendosi di un mezzo fraudolento.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 29 novembre 2024. Contro questa pronuncia, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’Oggetto del Ricorso e la sua Genericità
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale riguardo all’aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento. Sostanzialmente, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano qualificato la sua condotta, ritenendo che non integrasse gli estremi dell’aggravante contestata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il problema non risiedeva tanto nel merito della questione, quanto nella forma con cui è stata presentata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado fossero ben argomentate, logiche e giuridicamente corrette nel giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’entità della pena inflitta.
Il motivo del ricorso è stato giudicato “manifestamente inammissibile” ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La ragione è semplice: il ricorso era “del tutto generico e aspecifico”. In altre parole, l’atto di impugnazione non specificava in modo puntuale e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto della doglianza, limitandosi a una critica vaga senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. In assenza di questa specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. Innanzitutto, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile.
In secondo luogo, come previsto dalla legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore condanna al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole processuali, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La decisione, citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, conferma che la proposizione di un ricorso inammissibile non è priva di costi.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato dall’imputato?
L’oggetto principale del ricorso era la contestazione dell’erronea applicazione della legge in relazione all’aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento nel reato di furto, ai sensi dell’art. 625 n. 2 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1470 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1470 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 12 maggio 2021 con cui NOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento, di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito be rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore