Ricorso Inammissibile per Furto Aggravato: La Cassazione Conferma i Limiti del Proprio Giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali in materia di valutazione delle prove e concessione delle attenuanti. La decisione riguarda una serie di furti aggravati e tentati, offrendo spunti cruciali sui limiti del giudizio di legittimità e sulla discrezionalità del giudice di merito. Questo caso evidenzia come la Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma debba limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. L’imputata era stata giudicata colpevole per diversi reati contro il patrimonio, tra cui furto con strappo mono e pluriaggravato, anche in forma tentata. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena a seguito della declaratoria di non doversi procedere per alcuni episodi per difetto di querela, aveva confermato la responsabilità penale per i reati residui.
L’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava l’utilizzo delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese durante le indagini preliminari.
2. Mancata esclusione della recidiva: Si lamentava il mancato accoglimento della richiesta di escludere l’aggravante della recidiva.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si criticava il bilanciamento delle circostanze, che non aveva portato a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato integralmente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla natura dei motivi proposti, che tendevano a sollecitare una nuova e non consentita valutazione dei fatti, di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo una chiara spiegazione delle ragioni del rigetto.
Sulla Valutazione delle Prove
In merito al primo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non consente una rilettura degli elementi di fatto. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sul perché le individuazioni fotografiche fossero attendibili. Tentare di ottenere dalla Cassazione una diversa valutazione delle prove è un’operazione non permessa, in quanto esula dai suoi poteri. La valutazione del materiale probatorio è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, come stabilito da una giurisprudenza costante (richiamando Sez. U, n. 6402 del 1997).
Sulla Recidiva e le Attenuanti Generiche
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice d’appello era immune da vizi. Le condotte dell’imputata erano state correttamente definite come espressione di una “accentuata ed allarmante capacità criminale”. Nonostante un solo precedente penale, l’imputata aveva dimostrato di aver acquisito la capacità di pianificare e commettere furti in serie, spesso ai danni di persone con minore capacità di difesa.
Le attenuanti generiche erano state sì riconosciute, ma giudicate equivalenti alle aggravanti contestate. La motivazione di tale bilanciamento è stata ritenuta corretta: il riconoscimento era avvenuto “benevolmente” solo in ragione del consenso della difesa all’uso degli atti d’indagine, in assenza di altri elementi positivi concreti da valorizzare. Pertanto, non vi era alcun errore nel non averle ritenute prevalenti per ottenere una riduzione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione quale giudice della legittimità e non del fatto. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa ponderazione delle prove già vagliate nei gradi di merito. Inoltre, la decisione conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e nel conseguente bilanciamento ai fini della determinazione della pena, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria. La condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove (come le individuazioni fotografiche), un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti?
Le attenuanti generiche, pur essendo state riconosciute, sono state giudicate equivalenti alle aggravanti e non prevalenti. La Corte ha motivato questa scelta evidenziando l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputata e, al contrario, la sua “accentuata ed allarmante capacità criminale”, dimostrata dalla serialità dei furti commessi ai danni di persone vulnerabili.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena in ordine al reato di furto con strappo mono aggravato (artt.624 bis e 61 n. 5 cod. pen.); di furto pluriaggravato (artt. 624,625 n. 4, 61 n. 5 cod. pen.);di tentato furto con strappo (artt.56, 624 bis cod. pen.); di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624, 625 n. 4, 61 n.5 cod. pen.); di furto mono aggravato (artt.624, 625 n.4), dichiarando non doversi procedere per difetto di querela in relazione a tre degli episodi di furto contestati, rideterminando la pena in relazione ai residui reati.
Ritenuto che il primo motivo – con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’utilizzo delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari- è ripetitivo ed in fatto perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 8 della sentenza impugnata); esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo – con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di contenimento della pena – sono manifestamente infondati non confrontandosi con la motivazione immune da vizi secondo cui:
le condotte per cui si procede appaiono all’evidenza manifestazioni di una accentuata ed allarmante capacità criminale dell’imputata, in precedenza gravata da un unico precedente panale per il delitto di furto aggravato dalla destrezza, la quale, tenendo le condotte per cui si procede, ha dimostrato di aver acquisito la capacità di pianificare plurime azioni di furto commesse serialmente ed in danno di persone dotate di minore capacità di difesa.
le circostanze attenuanti generiche sono state valutate con giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti, con motivazione in fatto immune da vizi (debole valenza positiva delle prime, benevolmente riconosciute in ragione del consenso prestato dalla difesa all’utilizzo degli atti di indagine, pur in assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, tali da poter essere ricondotti direttamente all’imputata).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il GLYPH sigli9t9 estensore GLYPH
Il Presidente