Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Ripetizione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7809/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo che la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, commesso in concorso da più persone all’interno di uffici pubblici. L’imputato, condannato sia in primo grado che dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado su diversi fronti.
Le aggravanti contestate erano significative: la violenza sulle cose (art. 625, n. 2 c.p.) e il fatto che il furto fosse stato commesso su beni presenti all’interno di uffici pubblici (art. 625, n. 7 c.p.). Quest’ultima circostanza, in particolare, rendeva il reato procedibile d’ufficio anche a seguito della recente riforma legislativa (d.lgs. n. 150/2022).
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro motivi principali, che tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto essere una semplice riproposizione di questioni già adeguatamente analizzate e rigettate dal giudice di merito. Nello specifico, i motivi vertevano su:
1. L’identificazione dell’imputato come autore del fatto.
2. La sussistenza delle circostanze aggravanti, in particolare quella relativa alla destinazione dell’immobile a pubblico ufficio.
3. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti (ex art. 69 c.p.).
4. Il trattamento sanzionatorio applicato.
Il Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: la genericità e ripetitività dei motivi e la violazione del principio di autosufficienza.
La Ripetitività dei Motivi
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è che i motivi di ricorso non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti; deve invece individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o vizi logici nella motivazione.
Il Principio di Autosufficienza
Inoltre, la Corte ha sottolineato la mancanza di autosufficienza del ricorso, specialmente riguardo al secondo motivo. L’imputato sosteneva che l’immobile avesse perso la sua funzione di ufficio pubblico, ma tale affermazione era rimasta una mera asserzione, non supportata da elementi concreti presenti nel ricorso stesso. Il principio di autosufficienza impone che l’atto di impugnazione debba contenere tutti gli elementi necessari a comprenderne i motivi, senza che il giudice debba ricercarli altrove nel fascicolo processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che i quattro motivi di ricorso erano una mera riproduzione di profili di censura già vagliati e respinti con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. Mancava una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello. In particolare, riguardo alla presunta dismissione dell’immobile da pubblico ufficio, il ricorso si limitava ad asserire tale circostanza senza fornire alcun elemento a supporto, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito di motivi così formulati, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La decisione in esame rappresenta un monito fondamentale per la redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a ripetere le argomentazioni dei precedenti gradi di giudizio. È necessario che articoli critiche specifiche contro la decisione impugnata, evidenziando in modo chiaro e autosufficiente i vizi di legittimità. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il rischio è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando manca del requisito di autosufficienza, ovvero non contiene tutti gli elementi necessari per essere valutato autonomamente.
Cosa significa il principio di “autosufficienza del ricorso”?
Significa che il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a sostenere le proprie censure, permettendo alla Corte di decidere senza dover consultare altri atti del processo. Le affermazioni devono essere supportate da elementi concreti riportati nel ricorso stesso.
Il furto commesso in un ufficio pubblico è sempre procedibile d’ufficio?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici pubblici (art. 625, n. 7 c.p.) rende il reato di furto procedibile d’ufficio, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME[NI;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4), 624, 625, comma primo, nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (fatto commesso su cose poste all’intero di uffici pubblici) cod. pen. – quest’ultima aggravante rende il reato di furto procedibile di ufficio anche dopo il d. Igs. n. 150 del 2022;
Ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 4.1. pag. 2 sulla identificazione dell’imputato quale autore del fatto; paragrafo 4.2. pagg. 2-3 sulla sussistenza delle circostanze aggravanti; paragrafo 4.3. pagg. 3-4- sul giudizio ex art. 69 cod. pen.; paragrafo 4.4. pag. 4 sul trattamento sanzioNOMErio);
Evidenziato, inoltre, quanto al secondo motivo che la circostanza della dismissione dell’immobile da pubblico ufficio viene meramente asserita dal ricorrente, senza neppure rispondere al principio di autosufficienza del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024