Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa dell’imputata COGNOME NOME ha proposto ricorso avv sentenza della Corte d’appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la confermata quella del Tribunale di Forlì di condanna della stessa per concorso pluriaggravato (dal numero delle persone e dalla destrezza) ai danni di un su (in Cesena, il 14 novembre 2022);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non sede di legittimità: il secondo, infatti, è riproduttivo di profil adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici territoriali, senza che l operato un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al cassazione), avendo i giudici debitamente argomentato in ordine alla prese concorrenti e alla messinscena approntata proprio per distrarre gli addetti (sull’aggravante della destrezza, Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Qua rticelli, Rv. 270088-01; sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, COGNOME, in motivazione);
che anche i restanti motivi sono manifestamente infondati, avendo i giudici motivato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. con argomentazioni basate su evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i pri affermati da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 15/9/2021, COGNOME, Rv. 281922-01), nella specie essendo stato il bisogno d ravvisato nelle modalità della condotta, ritenute dai giudici indicative di organizzazione, in concorso con altri due soggetti, propria di una non episodic all’attività criminosa, confermata dalla presenza di numerosi precedenti quanto al trattamento sanzionatorio, congruamente giustificato la propria dec stregua della non modesta offensività della condotta e del non modesto va 570,48) della merce rubata;
rilevato, in particolare, quanto al giudizio di comparazione, che le generic introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema d pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e che detta fun a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze conc
modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giu fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perc valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della pr generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di deter della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al co difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260627);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024