Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 04/02/1971 COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/06/1990
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono con separati atti, a mezzo dei loro difensori di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Il marzo 2024 con cui la Corte d’appello di Messina, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che li ha ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 624 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.
1.1. Con un unico motivo di ricorso l’imputato COGNOME NOME deduce violazione di legge e di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen in relazione all’art.62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
1.2. Con sei motivi COGNOME NOME deduce: violazione di legge in relazione all’art.624 cod. pen. per avere la Corte territoriale basato la responsabilità dell’imputato su un ragionamento illogico, scarno e viziato; violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancanza di legittimazione attiva alla presentazione della querela da parte dei responsabili dei punti vendita Vinci e Mosca; violazione di legge e di motivazione rispetto alla circostanza di cui all’art.625 n.7 cod. pen., essendosi la Corte limitata a richiamare la giurisprudenza senza valutarla nel caso in esame; violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all’art. 62 n.4 cod. pen.; violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. per non aver la Corte di merito fatto corretta applicazione delle norme richiamate nella determinazione della pena.
I ricorsi sono inammissibili.
Ed invero, tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Rispetto al primo ricorso, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che il giudice d’appello, nel motivare il diniego con il difetto di elementi positivi che possano essere presi in considerazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Passando ad esaminare il secondo ricorso, il primo motivo é inammissibile in quanto si concreta in una critica in ordine alla valutazione delle prove da parte della Corte d’appello (così come dal giudice di prime cure), non consentita in sede di legittimità; né sussistono i presupposti del dedotto travisamento della prova atteso che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665).
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, legittimato a sporgere querela in caso di furto nei supermercati non è solo il direttore ma anche una pluralità di figure come il responsabile della sicurezza, il capo reparto ed anche la cassiera (sul punto vedi da ultimo Sez. 4, n.7193 del 20/12/2023, dep.2024, Rv. 285824).
In ordine all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625,
comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n.1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv.280157).
Anche con riguardo al quinto motivo di ricorso, la Corte di merito ha motivato il mancato riconoscimento dell’attenuante facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non trattandosi di danno di rilevanza economica minima.
Con riguardo al quarto motivo di ricorso si fa rinvio a quanto già esposto per l’imputato COGNOME
Manifestamente infondato é anche il sesto motivo di ricorso.
Ed invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato la determinazione della pena dando conto sia della pena base e dei singoli aumenti per la continuazione, non dovendo il giudice essere onerato di un peculiare onere nnotivatorio trattandosi di pena al di sotto della media edittale.
In conclusione entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025