Ricorso Inammissibile per Frode: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Recentemente, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso che mette in luce i criteri di ammissibilità dei ricorsi e la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato. La vicenda, che ha portato a un ricorso inammissibile per frode, riguarda un individuo condannato per essersi finto un rivenditore di auto usate, inducendo una persona a versargli un cospicuo acconto per un veicolo mai consegnato. Questa ordinanza offre spunti fondamentali sulla specificità richiesta nei motivi di appello e sulla discrezionalità del giudice nel valutare attenuanti e recidiva.
I fatti del caso: la finta vendita d’auto
L’imputato aveva messo in atto un piano ben congegnato. Attribuendosi falsamente la qualità di rivenditore di auto, era riuscito a convincere la vittima della bontà dell’affare, facendosi consegnare una somma di denaro significativa come acconto. Successivamente, non solo non aveva mai consegnato l’auto, ma non aveva nemmeno restituito il denaro, facendo perdere le proprie tracce e lasciando la persona offesa con un danno economico e la fiducia tradita. La condotta, caratterizzata da quelli che la legge definisce “artifici e raggiri”, è stata qualificata come reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale.
I motivi del ricorso e le ragioni della difesa
Di fronte alla condanna confermata in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre argomentazioni principali:
1. Errata qualificazione del reato: La difesa sosteneva che i fatti non configurassero una truffa (art. 640 c.p.), bensì un’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), un reato punito meno severamente.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Errata applicazione della recidiva: L’imputato contestava anche la valutazione della sua recidiva, ritenendola ingiustificata.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha rigettato tutte queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per frode e per le altre motivazioni addotte.
La decisione della Corte di Cassazione: un appello senza fondamenta
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli con argomentazioni giuridiche precise.
La reiterazione dei motivi e l’assenza di specificità
I primi due motivi, relativi alla qualificazione del reato, sono stati giudicati inammissibili perché rappresentavano una semplice e pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse tesi. La Corte ha confermato la sussistenza degli “artifici e raggiri” nella condotta dell’imputato, che aveva ingannato la vittima sulla sua reale professione e sulla serietà dell’operazione commerciale.
La valutazione delle attenuanti e della recidiva
Anche il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da illogicità. La decisione di negare le attenuanti si basava su elementi concreti: i numerosi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio e il suo pessimo comportamento processuale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua scelta basandosi sugli elementi ritenuti decisivi.
Analogamente, la contestazione sulla recidiva è stata respinta. La Cassazione ha confermato che la valutazione dei giudici di merito era stata corretta, in quanto basata non solo sulla gravità dei fatti, ma anche sul rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, come previsto dall’art. 133 del codice penale. I numerosi precedenti penali dell’imputato, secondo la Corte, dimostravano una “intensa propensione a delinquere” e una “intensa pericolosità sociale”.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali e sostanziali di grande importanza. In primo luogo, viene ribadito il principio di specificità dei motivi di ricorso: non è ammissibile un appello che si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti nel grado precedente, senza muovere una critica puntuale e ragionata alla sentenza impugnata. In secondo luogo, la Corte riafferma la legittimità della valutazione discrezionale del giudice di merito riguardo alle circostanze attenuanti e alla recidiva, a condizione che tale valutazione sia supportata da una motivazione logica e coerente con gli atti del processo. In questo caso, il curriculum criminale dell’imputato è stato correttamente identificato come un fattore decisivo, indicativo di una personalità incline al delitto e socialmente pericolosa, giustificando così sia il diniego delle attenuanti sia la conferma della recidiva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta elaborazione giuridica e non può essere una mera riproposizione di difese già fallite. La decisione sottolinea come i precedenti penali e il comportamento processuale abbiano un peso determinante nella valutazione complessiva della responsabilità e nella commisurazione della pena. Per i cittadini, questo caso serve come monito sulla necessità di prestare la massima attenzione nelle transazioni commerciali, specialmente quando comportano il versamento di somme di denaro a titolo di acconto a soggetti la cui affidabilità non è comprovata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza un esame approfondito del merito?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché i motivi relativi alla qualificazione del reato erano una mera ripetizione di argomentazioni già presentate e respinte in appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge. Non contenevano una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Su quali basi la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la decisione di negare le attenuanti generiche ben motivata e priva di illogicità. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi decisivi come i numerosi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio e il suo pessimo comportamento processuale.
Come è stata giustificata la conferma della recidiva?
La recidiva è stata confermata perché i giudici hanno correttamente valutato, sulla base dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato commesso e le condanne precedenti. I numerosi precedenti penali sono stati considerati indicativi di un’intensa propensione a delinquere e di una elevata pericolosità sociale dell’imputato, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24926 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGNONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 pen. e la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all’art. 641 cod. pe indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quel dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui desu sussistenza dell’elemento costitutivo degli artifici e raggiri dalla circostanza che l’i attribuendosi falsamente la qualità di rivenditore di auto usate, si era fatto corrispondere persona offesa un’ingente somma, mai restituita, a titolo di acconto e l’aveva indot confidare che il negozio avrebbe avuto un esito positivo; che, per tale ragione, gli stessi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere l tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nel quale si evidenziano i precedenti per reati contro il patrimonio a carico dell’imputato, non pessimo comportamento processuale di quest’ultimo, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dini della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat gli altri da tale valutazione;
che il medesimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recid non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato posto che il giudice merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secon la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crimi per la commissione del reato “sub iudice”;
che, nel caso di specie, i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato denotan un’intensa propensione a delinquere di quest’ultimo, nonché una sua intensa pericolosità sociale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Preside te