Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (per tutte, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento per cui debbano ritenersi sussistenti tutti i presupposti costitutivi del delitto ascritto all’odierno ricorrente (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la condotta di artifici e raggiri preordinata all’incameramento dei versamenti frazionati effettuati dalla persona offesa, convinta con l’inganno dell’impossibilità di poter ottenere il finanziamento per lo scooter elettrico acquistato e mai consegnatole);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio sulla pena in relazione all’ asserita eccessività della stessa e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione esposta dai giudici di appello sul punto (pag. 7, ove si è sottolineata la particolare abilità truffaldina dimostrata, l’abuso del rapporto fiduciario della persona offesa, l’entità del danno patrimoniale e i precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente);
che, a tal proposito, preliminarmente giova ribadire come la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, infine, deve evidenziarsi che con riferimento alle diminuenti di cui all’art. 62 -bis cod. pen. «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione», come
avvenuto nel caso in esame (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 241 28 del 18/03/2021, Rv. 291590; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.