Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRANCALEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME – condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione relativamente all’accertamento della responsabilità del reato; 2) la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
che il primo motivo di doglianza – con cui la difesa prospetta che la condotta non sarebbe in alcun modo riconducibile all’imputato poiché la dichiarazione dei redditi sarebbe stata trasmessa, in assenza di delega, a mezzo CAF, e che non sarebbe provato che il rimborso sia stato erogato a suo favore- è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da . specifica critica;
che il giudice d’appello ha fondato la propria opinione correttamente, saldando la propria motivazione a quella del giudice del primo grado, e aggiungendo, da un lato, l’irrilevanza del rilievo difensivo secondo cui mancherebbe la prova che il rimborso sia stato erogato a favore dell’imputato, giacché l’imputato sarebbe l’unico soggetto interessato a presentare nella dichiarazione dei redditi spese mediche inesistenti, così da dedurne i costi, poiché il CAF, in sostituzione del contribuente, non avrebbe potuto ottenere il rimborso, e dall’altro che, sebbene la delega al CAF non sia stata acquisita, la dichiarazione è stata trasmessa a nome dell’imputato, il quale non ha mai denunciato irregolarità se non nel corso del procedimento penale e a fini puramente strumentali;
che il secondo motivo di doglianza non è consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il giudice del merito ha correttamente escluso l’applicabilità dell’invocato art. 131 -bis cod. pen., dando rilievo alla misura del rimborso conseguito, al numero ed a valore delle fatture relative a spese mediche mai sostenute utilizzate, tali da escludere la particolare tenuità del fatto;
che tali considerazioni rendono in ogni caso recessivo il pagamento del debito tributario, che l’imputato genericamente asserisce di avere effettuato.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 19 settembre 2025.